Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di Consorzio Revisioni Auto Valderice, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
Ne periodica dei veicoli e dei rimorchi prevista e regolata dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1982 numero 285 "nuovo codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 5 febbraio 1992 numero 122 "disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e autoriparazione", dagli articoli 239, 240 e 241 del d. P. R. 16 dicembre 1992 numero 495 "regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", dal decreto ministeriale 22 marzo 1999 numero 143 "regolamento recante determinazione delle nuove tariffe per l'effettuazione delle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni, dal d. P. R. 28 dicembre 2000 numero 445 "testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", dal decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2003 "individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 16 dicembre 1992, numero 495, dai decreti ministeriali e dalle circolari del ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente alla disposizioni tecniche per l'effettuazione delle revisioni su autoveicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. E fino a 16 persone, in piedi e sedute, compreso il conducente e per i ciclomotori e i motoveicoli, dal decreto interministeriale 2 agosto 2007 numero 161 "regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli" e successive modificazioni ed integrazioni e cio' anche attraverso il coordinamento delle attivita' e delle competenze delle imprese consorziate, ognuna delle quali: a) dovra' essere iscritta nel registro delle imprese o nell'albo imprese artigiane di cui all'articolo 10 del d. P. R. 14 dicembre 1999 numero 558 (e successive modifiche e integrazioni) ed esercitare effettivamente almeno una delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 numero 122 ossia: 1) meccanica e motoristica; 2) carrozzeria; 3) elettrauto; 4) gommista. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale il consorzio puo' intraprendere, altresi', ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e l'insediamento sul territorio di imprese e centri di ricerca: puo' costituire o partecipare a societa' di capitali, ad associazioni, consorzi o altri organismi che svolgano attivita' conformi, connesse o strumentali al perseguimento delle finalita' perseguite. Il consorzio potra' pertanto, a titolo esemplificativo e per il raggiungimento del proprio oggetto, sempre per conto e nell'interesse esclusivo dei soci: assumere personale, acquistare e vendere macchinari, mezzi, attrezzature, impianti e materiali e beni mobili, stipulare subappalti, noleggi, trasporti e contratti per prestazioni di servizi in genere, svolgere quindi qualunque operazione commerciale, finanziaria, bancaria, immobiliare, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, ponendo in essere gli occorrenti rapporti con terzi e pubbliche amministrazioni. Inoltre il consorzio potra' svolgere le seguenti attivita': a) l'attivita' di servizi di soccorso stradale ed autostradale con relativo rimessaggio, nonche' di servizio su concessione di rimozione, anche forzata, di autoveicoli. B) l'assistenza e la rappresentanza delle imprese consorziate, sia nei loro rapporti particolari, che nei rapporti con enti pubblici o privati, istituti di credito, etc. Per la partecipazione a bandi di gara ed appalti relativi alle attivita' proprie del consorzio, nonche' la vigilanza affinche' i patti intervenuti fra le imprese consorziate, relativi alla esecuzione dei lavori affidati al consorzio, siano scrupolosamente rispettati. C) la tutela degli interessi comuni dei consorziati; d) l'acquisto in comune di materie prime e semilavorate, di attrezzature e beni strumentali occorrenti ai consorziati; approntare tutte le iniziative necessarie per la costituzione di un gruppo di acquisto per trattare le migliori condizioni con i fornitori, e, piu' in generale, per realizzare economie di gestione all'interno delle singole imprese consorziate; e) la promozione dei prodotti e dei servizi offerti dal consorzio o dai singoli consorziati attraverso la creazione di una rete distributiva e/o la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, lo studio e la promozione di programmi comuni anche in collaborazione con altri organismi, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi, la promozione di iniziative editoriali e giornalistiche, e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo; f) l'elaborazione di richieste, per conto degli imprenditori consorziati, di eventuali fondi e finanziamenti pubblici messi a disposizione da enti locali, statali e comunitari per l'incremento dell'attivita' economica svolta dai consorziati; g) l'elaborazione di politiche finanziarie comuni; h) la predisposizione di direttive e regolamenti per coordinare ed uniformare l'attivita' economica svolta dai consorziati; i) la promozione e l'organizzazione corsi e seminari per la formazione del personale e qualificazione del lavoratore dipendente proprio, delle imprese consorziate, dei clienti del consorzio; l) la gestione e l'organizzazione di concerto con enti pubblici e privati interessati, di iniziative (convegni, incontri, dibattiti, seminari) rivolte alla divulgazione della conoscenza delle attivita' del consorzio. Ciascuna delle imprese consorziate dovra' possedere e mantenere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, previsti dalla legge 122/1992, dal decreto legislativo 285/1992, dai relativi provvedimenti attuativi e dalle successive modifiche od integrazioni.
Parole chiave