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Il consorzio non ha scopo di lucro e si propone di promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione delle attivita' dei consorziati. In particolare il consorzio intende fornire il servizio di revisione periodica dei veicoli ai sensi dell'art. 12 della legge 122 del 5 febbraio 1992, (disposizioni in tema di sicurezza della circolazione stradale e autoriparazione), dell'art. 80 comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada) modificato dal'art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni. Per tale scopo il consorzio dovra' dotarsi di tutte le attrezzature e di locali idonei per il corretto esercizio delle attivita' di verifica e controllo previsti dalla normativa vigente. Il consorzio potra' comunque svolgere anche altre attivita' inerenti al settore dell'autoriparazione quali: a) instaurare stretti rapporti con le case automobilistiche ed altri enti ed istituti di formazione ai fini dell'aggiornamento professionale e tecnologico dei consorziati e per garantire la migliore qualificazione ed efficienza della rete delle officine autorizzate; b) promuovere sistemi di acquisto collettivo provvedendo all'approvvigionamento, a seguito di richieste dei consorziati, di pacchetti informatici, sistemi e programmi telematici, delle materie prime, dei semilavorati, dei ricambi, delle macchine e delle attrezzature e degli strumenti di lavoro ad essi occorrenti; c) curare la trattazione e l'acquisizione di lavoro da ripartire fra i consorziati, mediante la partecipazione a gare di appalto pubbliche e private; d) istituire servizi collettivi di diagnosi, certificazione e controllo a favore di consorziati, con organizzazione delle necessarie strutture ed attrezzature mobili ed immobili. E) attuare servizi di rottamazione di veicoli, vendita veicoli nuovi ed usati, soccorso stradale; f) sottoscrivere intese con collegi di avvocati per assistere legalmente le aziende consorziate che abbiano contenziosi in atto; g) stipulare accordi con banche ed istituti di credito per anticipazioni su fatture in favore dei consorziati e per la concessione di crediti a tassi agevolati agli utenti per le riparazioni piu' costose; h) raccogliere, stoccare, smaltire i rifiuti speciali, tossici e nocivi delle officine consorziate e/o firmare convenzioni con aziende autorizzate per lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi delle officine consorziate; i) curare, a richiesta degli interessati, le iniziative e gli atti che riguardano l'ammodernamento delle singole imprese consorziate; l) promuovere l'addestramento e la specializzazione della mano d'opera occorrente ai consorziati; m) prestare e ricevere garanzie nei confronti dei consorziati e di terzi per il raggiungimento degli scopi sociali; n) curare, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, l'esecuzione di pratiche automobilistiche, l'assistenza tecnica, la richiesta di certificati, autorizzazioni, concessioni, il compimento di tutte le pratiche connesse all'esercizio dell'attivita' di autoriparazione ed in genere lo svolgimento, il disbrigo di tutte le cosiddette pratiche automobilistiche di qualsiasi natura senza alcuna limitazione relativamente a qualunque automezzo, presso qualsiasi ente o ufficio pubblico e/o privato, che possano occorrere alle ditte consorziate. O) svolgere altre attivita' che siano connesse a quelle sopra elencate e siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti, nonche', svolgere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalita'. Le imprese consorziate demandano, in particolare, al consorzio i seguenti compiti: a) lo svolgimento di tutti gli atti e adempimenti tecnici e amministrativi richiesti dalla legge e/o comunque opportuni al conseguimento degli scopi consortili; b) la rappresentanza dei consorziati nei rapporti con enti pubblici, privati e terzi in generale per l'attuazione dei fini consortili. L'attivita' che il consorzio svolge nei riguardi dei consorziati e' gratuita non sussistendo alcun rapporto o prestazione produttiva di reddito. Eventuali utili saranno interamente utilizzati per attivita' promozionali dei consorziati; mentre le perdite per le attivita' svolte dalle imprese consorziate saranno esclusivamente a carico di queste ultime. Sono escluse dall'oggetto sociale tutte le attivita' per le quali la legge richiede preventive autorizzazioni, abilitazioni o iscrizioni in albi e/o ruoli che non possano essere richieste anche successivamente. I consorziati attribuiscono al consorzio il compito di svolgere tutti gli atti giuridici necessari per l'attuazione degli scopi indicati nel presente articolo 2 (due). In particolare il consorzio potra' emettere fattura anche relativamente alle prestazioni fornite dai consorziati nei confronti di terzi committenti, in ragione delle prestazioni eseguite dai consorziati, salvo il diritto di questi di emettere fattura fino alla concorrenza massima di corrispondenti importi, nei confronti del consorzio stesso, salvo comunque una percentuale di contributo a favore del consorzio. Eventuali garanzie e/o fideiussioni richieste dai terzi saranno prestate direttamente dal consorzio e tuttavia dovranno essere contro garantite dai singoli consorziati coinvolti nella relativa commessa, eventualmente nei limiti delle rispettive competenze ed in rapporto alle rispettive quote di assegnazione dei lavori di commessa.
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