Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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1. Il consorzio non ha fini di lucro. Esso ha per oggetto la cooperazione tra le aziende consorziate al fine di: a) provvedere alla funzione di intermediazione e di coordinamento delle cooperative facenti parte del consorzio ed assistere e rappresentare le cooperative medesime nei rapporti con i terzi, ferma restando l'autonomia delle stesse circa l'esecuzione dei lavori, l'organizzazione dei fattori produttivi e le scelte relative ai costi; b) assumere da amministrazioni statali, anche autonome, da province, da comuni e da qualsiasi ente pubblico, nonche' da privati, l'appalto di lavori rientranti nell'oggetto delle cooperative consorziate, per eseguirli direttamente o per farli eseguire dalla cooperative consorziate, per eseguirli direttamente o per farli eseguire dalle cooperative medesime; c) provvedere al rifornimento alle cooperative consorziate, cui venga affidata la esecuzione dei lavori presi in appalto delle materie, degli attrezzi, macchinari, e quant'altro, necessari alla esecuzione dei lavori medesimi; d) curare il miglioramento economico e sociale dei lavoratori soci delle cooperative consorziate; e) assistere e rappresentare le cooperative che lo costituiscono sia nei loro rapporti particolari e reciproci, che nei rapporti con enti pubblici, istituti di credito e quant'altro; f) vigilare affinche' i patti intervenuti tra cooperative consorziate, relative alla esecuzione di lavori, siano scrupolosamente rispettati; g) provvedere a mezzo di un proprio ufficio tecnico alla direzione dei lavori, alla compilazione dei progetti e dei relativi preventivi di spesa, nonche' all'assistenza tecnica, sempre che tali servizi vengano richiesti dalle cooperative consorziate; h) diffondere i principi della sana cooperazione in particolare tra lavoratori. E' vietato al consorzio il compimento di operazioni speculative e di svolgere azioni che possano essere comunque pregiudizievoli agli interessi delle cooperative consorziate. Il consorzio puo' inoltre compiere gli atti e le operazioni necessarie od opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale.
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