Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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1. Le parti stabiliscono di perseguire, nell'ambito delle attivita' e dei servizi espletati, finalita' volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio nel rispetto delle vigenti normative in materia. 2. In via prioritaria il nuovo organismo di cooperazione, dotato di capacita' di agire diretta a scolgere attivita' imprenditoriali, deve assicurare obbligatoriamente il raggiungimento dei seguenti scopi: governare, coordinare, realizzare e gestire i servizi di raccolta, trasporto, raccolta differenziata e relative strutture di servizio, dei rifiuti urbani, sulla base dei criteri indicati dal piano regionale e dal programma provinciale di gestione dei rifiuti, ovvero per le quote dei medesimi servizi eventualmente affidati a terzi, esercitare comunque direttamente funzioni di governo e coordinamento. 3. Il consorzio istituisce altresi', con diritto di privativa, i servizi di gestione relativi ai rifiuti urbani, cosi' come classificati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 4. Il consorzio puo' istituire, in regime concorrenziale di "mercato", ulteriori servizi ad integrazione di quelli sopra elencati, relativi alle seguenti categorie di rifiuti: a) rifiuti speciali b) rifiuti pericolosi 5. Il consorzio puo' coordinare, realizzare e gestire, per conto dei comuni associati, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui i soggetti responsabili non abbiano provveduto direttamente alla loro realizzazione o non siano individuabili. Qualora la realizzazione e la gestione dei suddetti interventi venga affidata a terzi, il consorzio esercita funzioni di coordinamento e direzione dei lavori. 6. Il consorzio puo' coordinare, realizzare e gestire, per conto dei comuni associati il recupero ambientale di aree degradate derivanti anche da operazioni di smaltimento rifiuti. Qualora la realizzazione e la gestione dei suddetti recuperi ambientali venga affidata a terzi, il consorzio esercita funzioni di coordinamento. 7. Il consorzio esplica ogni altra attivita' connessa a quanto sopra indicato, allo sviluppo ecologico ed ambientale, qualora richiesto dagli enti associati. 8. Il consorzio puo' coordinare, governare, realizzare e gestire un canile consortile, qualora richiesto da tutti o da parte dei comuni aderenti al consorzio.
Parole chiaveL'attività di Consorzio Servizi Ecologia Ed Ambiente si colloca nel settore Utility, specificatamente in Gestione rifiuti. Il codice 38.3 (ATECO) descrive l'attività come: RECUPERO DEI MATERIALI.
Secondo i criteri europei, Consorzio Servizi Ecologia Ed Ambiente è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). La società ha un capitale sociale di 478.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2018.