Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di Consorzio Sestante, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
Art. 2) il consorzio ha per scopo l'istituzione di una struttura comune di impresa per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle imprese partecipanti. Il consorzio provvede per conto proprio e per conto e nell'interesse delle imprese consorziate, alle quali rende tutte le relative prestazioni ed attivita', a ripartire tra le imprese associate le fasi di esecuzione dei lavori. Il consorzio potra' svolgere anche attivita' esterna: a tal fine verra' istituito un ufficio destinato alle relazioni con soggetti terzi ex artt. 2602 e seguenti e 2612 e seguenti del codice civile, come infra indicato. Il consorzio ha per oggetto il compimento delle seguenti attivita': - la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, la progettazione e la gestione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica nonche' l'esecuzione e/o progettazione e gestione di forniture e di servizi il tutto come previsto dal decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni; - la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera pubblica che sia dotata di autonomia funzionale propria e che risponda ad esigenze stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici in conformita' alle normative vigenti; - la gestione ed esecuzione di appalti pubblici di natura mista; - la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e gestione di lavori servizi e forniture inerenti l'oggetto sociale anche a favore di soggetti privati; - lo studio relativo a tutte le fasi di progettazione e/o realizzazione dei lavori di opere pubbliche e di servizi di gestione globale; - lo studio, progettazione, fabbricazione, commercializzazione di tecnologie quali attrezzature, impianti e materiali per servizi ambientali e/o relative al trattamento e al recupero di rifiuti sia per enti pubblici sia per privati in genere; - lo studio, la progettazione, la realizzazione ed esecuzione di discariche, la bonifica, il risanamento ed il ripristino ambientale in genere nonche' tutte le attivita' di igiene ambientale, ivi compresi gli interventi di impermeabilizzazione e di sistemazione idroforestale; - la gestione, su concessione, di tutti i servizi pubblici riguardanti le attivita' di cui sopra; - la gestione e realizzazione in nome e conto proprio o in nome e conto di uno o piu' consorziati o in subappalto, anche da soggetti terzi, dell'appalto e/o del compimento dei lavori di opere pubbliche con l'ausilio e l'impiego di propri e/o altrui automezzi, attrezzature o tecnologie; - la partecipazione ad associazioni temporanee di imprese o ad altri consorzi per la presentazione di domande e/o offerte a gare d'appalto di opere pubbliche, forniture o servizi; - la locazione di automezzi e/o beni strumentali in dotazione al consorzio a favore sia delle imprese consorziate che di soggetti terzi; - l'acquisto di materie prime o sussidiarie, materiali e macchinari e quant'altro ritenuto necessario, compreso assumere, gestire e licenziare il personale occorrente per l'esecuzione delle attivita' di cui sopra; - stipulare contratti, accordi o convenzioni con terzi; - organizzare attivita' collaterali di tipo formativo; - effettuare ogni qualsivoglia altra attivita' od operazione ritenuta utile o necessaria attinente alle finalita' del consorzio. Il tutto nel rispetto e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge. Il consorzio potra' inoltre in via non prevalente e in via strumentale al raggiungimento di quanto sopra: - compiere operazioni finanziarie nei limiti di legge, assumere o cedere interessenze e partecipazioni in altre societa' od enti sia costituite sia da costituirsi aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio, ivi comprese le societa' di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000, "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, nonche' le societa' di trasformazione urbana del territorio disciplinate dall'art. 17, comma cinquantanove della legge 127/1997 e successive modificazioni; - compiere tutte le operazioni commerciali industriali, immobiliari e mobiliari, utili al funzionamento del consorzio, ivi comprese le stipulazioni di mutui anche fondiari e la concessione di avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali e/o personali anche per obbligazioni di terzi, ove necessario e, nel caso, valutandone l'opportunita' con particolare oculatezza. Alle suindicate procedure di concorso il consorzio potra' prendere parte formulando offerte in nome proprio e in nome e per conto di tutte le imprese consorziate o solo di alcune di esse, qualora venisse richiesto dalla stazione appaltante il possedimento di particolari requisiti tecnici. Nel caso in cui il consorzio partecipi, o promuova la partecipazione di solo alcuni soci ad una gara pubblica, le imprese associate non partecipi saranno obbligate a non prendere comunque parte ne' direttamente, ne' in altre forme di associazioni o raggruppamento alla medesima gara pubblica onde non incorrere nei divieti previsti dalla legge. Esse correlativamente non assumeranno alcun obbligo ne' beneficeranno di alcun vantaggio diretto o solidale, nei confronti della pubblica amministrazione interessata.
Parole chiave