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Considerato lo scopo mutualistico del consorzio, cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati e considerata la complessita' dei summenzionati prevalenti ambiti, il consorzio si propone di: a) stimolare la collaborazione tra le cooperative con finalita' di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attivita' tra le cooperative stesse in modo da renderle piu' produttive ed incisive sul tessuto sociale; b) gestire direttamente o in convenzione, nel rispetto e limiti delle vigenti norme di legge, servizi per la consulenza agli enti associati, in campo tecnico scientifico formativo ed amministrativo; c) svolgere in nome e per conto delle consorziate presso i competenti organi istituzionali nazionali ed europei, istituti bancari, assicurativi e previdenziali, societa' e gruppi finanziari e qualsiasi altro ente pubblico o privato, tutte le pratiche necessarie per ottenere dei contributi, dei finanziamenti e in genere tutte le agevolazioni previste dalle vigenti leggi; tali operazioni potranno riguardare sia il consorzio in se stesso che le cooperative e enti associati ai quali il consorzio puo' concedere la propria garanzia e fideiussione, anche sotto forma ipotecaria a favore degli associati; d) stipulare convenzioni e accordi di natura commerciale con societa', enti, organizzazioni, professionisti, diretti alla migliore organizzazione dei servizi collettivi e l'acquisto di beni e attrezzature necessari allo svolgimento dell'attivita' del consorzio e degli associati; e) favorire lo sviluppo e la produttivita' sociale dell'attivita' lavorativa delle cooperative, anche commercializzando e offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite convenzioni od appalti, i loro prodotti e servizi; f) gestire attivita' di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio della regione e del fondo sociale europeo, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonche' le specifiche competenze e professionalita' dei soci e di quanti partecipano all'attivita' delle cooperative sociali; g) predisporre marchi e denominazioni sociali e commerciali con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti. Tali marchi e denominazioni potranno essere concesse in utilizzo, anche dietro corrispettivo, alle cooperative socie o a consorzi tra cooperative sociali od a terzi che dovranno impegnarsi al rispetto di specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione; h) porre in essere in nome e per conto dei consorziati gli atti, le procedure e quanto necessario al fine di permettere ed agevolare la partecipazione di queste agli appalti indetti con qualunque sistema dalle stazioni appaltanti. Potra' pure favorire ed assistere le imprese consorziate, sia singolarmente che in gruppo o sotto forma di raggruppamenti temporanei di imprese o di contratti di rete. Potra' altresi' partecipare a tali raggruppamenti anche con soggetti diversi assumendo se necessario anche la funzione di capo gruppo. I) assumere commesse e gestione diretta o indiretta, attraverso i consorziati, di strutture sanitarie, sociali ed educative, compresa la partecipazione ad attivita' sociali, assistenziali, educative promosse da soggetti terzi; j) assumere la gestione, direttamente o per conto delle imprese consorziate, di impianti e attivita' sociali, sportive, ricreative e di ristorazione; k) assumere in proprio, per conto delle societa' che lo costituiscono o attraverso le proprie associate, l'ideazione, la programmazione, l'organizzazione, il coordinamento, la direzione, l'esecuzione, la gestione, il controllo di servizi, lavori, opere, strutture e impianti. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potra' integrare la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi e non, aderendo ad enti cooperativi ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il conseguimento dello scopo sociale nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e sempreche' per la misura e per l'oggetto della partecipazione non ne risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale fissato dallo statuto. Il consorzio potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa od affine agli scopi, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria (con attivita' comunque non prevalente e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta di svolgimento di attivita' che la legge riserva a societa' in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzati e/o iscritte in appositi albi od elenchi), necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. Oltre che in proprio, il consorzio opera per conto dei consorziati anche per quanto concerne la partecipazione alla definizione ed attuazione degli strumenti di programmazione sociale locale previsti dalle disposizioni di legge nazionali o regionali, oltre che con riferimento alla partecipazione ad accordi di programmazione concertata, ed in particolare a patti territoriali, nei confronti della pubblica amministrazione e degli enti pubblici e privati nazionali ed internazionali che esercitano le funzioni di propria competenza nell'ambito della sua attivita' nonche' nei confronti di organismi enti e associazioni che perseguono scopi analoghi o affini; a tali fini il mandato e' insito nel rapporto consortile. Le prestazioni dei servizi avverranno in via normale a favore dei soli soci, ma potranno essere assunti incarichi di terzi purche' derivanti da soggetti operanti senza scopo di lucro. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Il consorzio potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consorzio, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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