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La societa' ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico con esclusione di ogni finalita' speculativa e, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo del codice civile, puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la societa' ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la societa' ed i soci. Il consorzio ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Il consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Tali principi sono la mutualita', la reciprocita', la solidarieta' collettiva, l'associazionismo tra le cooperative e tengono nel dovuto rispetto le esigenze della persona, prioritario a suggestioni di carattere economico e tecnologico: principi che animano inoltre lo sviluppo della democrazia nei suoi aspetti di partecipazione e di corresponsabilita'. Il consorzio, operando secondo questi principi intende svolgere in modo stabilmente organizzato e senza fini di lucro attivita', servizi ed iniziative volte a favorire le cooperative consorziate e non nel raggiungimento dei loro fini, nonche' a promuovere la costituzione di nuove cooperative sociali e lo sviluppo dei beni morali e sociali della cooperazione all'interno del movimento cooperativo italiano e della societa' tutta. Il consorzio, costituito anche ai sensi dell'art. 8. Della legge 381/91, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attivita': a- promuovere la collaborazione e lo scambio tra le cooperative sociali, consorziate e non, perche' diventi operante l'inserimento sociale di coloro che sono in condizioni di svantaggio e di emarginazione; b- favorire lo sviluppo e produttivita' sociale nell'attivita' lavorativa delle cooperative anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e/o privati, direttamente o tramite convenzioni o altre forme di contratto, prodotti e servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi; c- avvalersi della rappresentativita' delle cooperative consorziate per trattare con l'ente pubblico (servizi, appalti, gare, licitazioni, convenzioni, ecc. ); d- attuare, sia direttamente che tramite consorziati, forme di coordinamento tra il privato sociale e il pubblico ed iniziative di formazione e sensibilizzazione delle persone e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione; e- gestire attivita' di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio della regione campania e del fondo sociale europeo, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonche' specifiche competenze e professionalita' dei consorziati e di quanti partecipano all'attivita' delle cooperative; f- sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi ed amministrativi che riconoscano e sostengano le cooperative sociali e gli enti sociali; g- realizzare, anche inserendo al lavoro persone svantaggiate, art. 4 ex l. 381/91, servizi di supporto e consulenza tecnica, aziendale ed amministrativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario ai consorziati per migliorare la loro efficacia operativa; h- promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale ; i- gestire, sia direttamente che indirettamente che congiuntamente o con altri o tramite cooperative associate; i lavori di cui le categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella di classificazione del dm n. 770 del 25 febbraio 1982 e, comunque, lavori di sistemazione agraria e forestale, di progettazione, impianto e manutenzione del verde pubblico e privato, di produzione di prodotti orto florovivaistici, nonche' ogni altra attivita' produttiva connessa e compatibile con gli scopi sociali; j- il consorzio puo' predisporre marchi specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; tali marchi o persone possono essere concessi in utilizzo, anche dietro corrispettivo, a terzi, preferibilmente cooperative sociali o a consorzi tra cooperative sociali aventi attivita' affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione; k- commercializzare presso i consorziati e i loro soci ed anche presso terzi di prodotti e/o servizi nei limiti in cui tali operazioni siano finalizzate ad un migliore conseguimento degli scopi sociali; svolgere attivita' editoriali connesse alla promozione degli scopi sociali e delle attivita' delle cooperative sociali. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, il consorzio potra' esercitare tutte le attivita' di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta piu' convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di enti pubblici e privati. Il consorzio potra' stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Detta sezione di attivita' verra' attivata con i limiti e le modalita' disposte dalla deliberazione del cicr in attuazione dell'articolo 3 comma 3 lettera a) del d. L. 14 dicembre 1992 n. 481/92 e dell'articolo 11 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. Il consorzio potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potra' altresi' emettere strumenti finanziari secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa. La societa' potra', in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali: - compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico; - assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in societa', enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale; - concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalita', fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attivita' riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della qualita' e quantita' dei rapporti mutualistici la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
Parole chiaveIl settore principale di Consorzio Sol.co. Agro Società Cooperativa Sociale è Servizi alle famiglie, con particolare riferimento a Servizi sanitari. L'attività principale è classificata con codice ATECO 87.20.00: Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti.
Consorzio Sol.co. Agro Società Cooperativa Sociale figura anche con le denominazioni: "CONSORZIO SOL.CO. AGRO", "SOCIETA CONSORZIO SOL.CO. AGRO", "COOPERATIVA CONSORZIO SOL.CO. AGRO", "SOCIETA COOPERATIVA CONSORZIO SOL.CO. AGRO" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORZIO SOL.CO. AGRO".
L'ammontare del capitale sociale è 10.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.