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Il consorzio potra': a) partecipare a gare di appalto private o pubbliche, predi- sporre e presentare le offerte, in nome proprio o per conto e nell'interesse di uno, di alcuni o di tutti i consorziati, di appalti e concessioni da affidarsi da persone giuridiche pub- bliche o private; b) realizzare le attivit ed i lavori in proprio o mediante assegnazione totale o parziale alle imprese consorziate; c) eseguire la eventuale direzione tecnica ed il coordinamen- to dei lavori; d) svolgere tutti quei servizi che risultasse opportuno rea- lizzare in tutto o in parte con mezzi comuni, approvvigiona- mento di materiali o di mano d'opera, noleggi da terzi ed ac- quisti da terzi di macchinari, trasporti, procedure espro- priative, amministrative e fiscali, appalti a terzi etc. ; e) gestire tutti i rapporti con le stazioni appaltanti o con- cedenti e cos , ad esempio per la redazione in contradditto- rio della contabilit dei lavori, degli stati di avanzamento lavori, delle procedure revisionali e delle varianti, nonch la riscossione dei certificati di pagamento, la ripartizione tra i consorziati degli importi corrispettivi, la presenta- zione e coltivazione di eventuali riserve, il contenzioso in sede amministrativa, arbitrale e giudiziaria in tutti i gradi di giurisdizione, etc. ; f) trattare nell'interesse dei consorziati tutti indistinta- mente gli affari promossi dal consorzio aventi relazione con i lavori, l'offerta, la condotta delle trattative e la stipu- lazione dei relativi contratti ed atti; g) conseguire e mantenere nel tempo la qualificazione di cui al d. P. R. 25 gennaio 2000 n. 34 e successive modificazioni. Il consorzio agisce in nome proprio ma sempre per conto e nell'interesse dei consorziati. Il consorzio costituito fra le imprese di cui all'art. 1, ha lo scopo di promuovere tutte le attivit necessarie all'ag- giudicazione in capo al consorzio stesso di lavori pubblici o privati compresi nelle categorie previste dall'allegato "a" del d. P. R. 25/1/2000 n. 34, nonch all'esecuzione degli stessi che esso potr attuare sulla base della comune struttura d'impresa, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge n. 109/ 94, oppure indicando in sede di offerta, una o pi imprese consorziate ai sensi dell'art. 13, comma 4 della legge 109/94. Il consorzio potr compiere, inoltre, tutte quelle operazioni finanziarie, industriali, commerciali, immobiliari e mobilia- ri, purch non nei confronti del pubblico, ivi compresa la concessione di fidejussioni, avalli e garanzie di ogni gene- re, anche in favore di terzi, che si rendessero necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale. Il consorzio non potr assumere partecipazioni ed interessenze in imprese, so- ciet e consorzi neanche aventi scopi similari o affini al suo. Il consorzio non ha finalit di lucro e non pu distribuire utili ai consorziati, sotto qualsiasi forma.
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