Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha scopo consortile e mutualistico, ed ha per oggetto l'attivita' di realizzazione di opere nel settore delle costruzioni e di compimento di tutte le attivita' utili e opportune per il conseguimento dello scopo sociale in genere e in via esemplificativa e non esaustiva, tramite: a) partecipazione a gare di appalto di opere, servizi e forniture, pubbliche, pubblico - private (a titolo esemplificativo e non esaustivo finanza di progetto); b) progettazione, esecuzione e gestione di opere pubbliche e pubblico - private; c) gestione, lavori e prestazioni di servizi pubblici e privati e di pubblica utilita'; d) fornire ai soci consorziati, su richiesta degli stessi, assistenza tecnica, commerciale, progettuale, finanziaria nonche' informativa di lavori e assistenza per costituzione di societa', ati, raggruppamenti, consorzi e reti d'impresa; e) promuovere, coordinare, gestire, su proposta dei consorziati ovvero sulla base di indicazioni strategiche dell'organo amministrativo, ed anche attraverso joint venture con soggetti pubblici (centri di ricerca, universita', ecc. ) e pubblico-privati, attivita' di ricerca e sviluppo di tecnologie innovative nel campo delle costruzioni civili ed industriali, con particolare riferimento all'impiego di energie rinnovabili e materiali alternativi ed ecocompatibili; f) procedere, se richiesto dai soci consorziati, all'organizzazione di marketing , al coordinamento di acquisti, distribuzione merci e beni strumentali anche con l'istituzione e la gestione di magazzini e attivita' di noleggio di macchine e attrezzature. Per il raggiungimento dello scopo sociale la societa' potra' compiere tutte le operazioni immobiliari mobiliari, finanziarie, ivi compresa la concessione di fidejussioni, avalli e garanzie di ogni genere anche in favore di terzi che saranno ritenute necessarie o utili dall'organo amministrativo; lo svolgimento delle attivita' finanziarie, da effettuare esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, dovra' avvenire nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. Per il raggiungimento degli scopi innanzi indicati, la societa' puo' avvalersi di qualunque normativa di favore della legislazione nazionale e comunitaria, nonche' partecipare ad iniziative ed enti che svolgono attivita' similare. L'esistenza di una comune struttura di impresa non esclude che la societa', operando in nome proprio, ma per conto dei soci consorziati, abbia facolta' di far eseguire i lavori in tutto ovvero in parte dai soci consorziati senza che cio' costituisca subappalto. In tal caso, ferma restando la responsabilita' solidale dei soci consorziati nei confronti del soggetto appaltante, l'attivita' della societa' si limitera' al coordinamento dei lavori delle imprese consorziate e alla loro rappresentanza nei confronti della stazione appaltante, mentre al patrimonio delle imprese assegnatarie andranno ricondotti gli effetti e le responsabilita' degli appalti aggiudicati, derivanti dai lavori a loro affidati per l'esecuzione, come disciplinato dal regolamento consortile. La societa' consortile potra' altresi' assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre societa', enti o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.
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