Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Il consorzio si propone di istituire un organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento delle fasi di progettazione, costruzione e realizzazione con qualsiasi mezzo di infrastrutture di qualunque tipo, nonche' di opere ovvero di impianti industriali di qualsiasi natura, completi o di loro parti, in particolare nel settore dei lavori pubblici. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, il consorzio potra' compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare ed immobiliare connessa con l'oggetto sociale, ivi comprese, in particolare, l'effettuazione di forniture allo stato ed agli enti pubblici, la partecipazione a gare e l'assunzione di pubblici appalti per opere e lavori, restando in ogni caso escluso lo svolgimento di attivita' finanziarie nei confronti del pubblico. Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, il consorzio potra' inoltre accedere, in proprio o a nome dei singoli consorziati, a finanziamenti e contributi previsti da leggi, direttive, regolamenti e disposizioni dei comuni, della regione, dello stato o di organismi sopranazionali, emanati ed emanandi. Per il conseguimento del proprio oggetto e nell ambito di questo consorzio in particolare: a rappresentera' in via unitaria ed esclusiva i consorziati presso i terzi, pubblici o privati, potendo agire in tutti i rapporti in nome dei mandanti, esercitandone la rappresentanza anche in ogni controversia davanti all autorita' giudiziaria ed amministrativa, negli arbitrati e nelle transazioni, senza che mai possano ad esso essere eccepiti limite o difetto di rappresentanza. Tale rappresentanza, sara' dal consorzio esercitata attraverso i propri organi che intratterranno ogni rapporto e stipuleranno ogni atto, determinandone il contenuto, le obbligazioni, le condizioni economiche nonche' le relative responsabilita' e garanzie, rimettendosi i consorziati alle determinazioni che al riguardo assumeranno gli organi del consorzio, agenti nell ambito delle rispettive competenze; b agira' quale interlocutore del o dei committente/i e degli enti e soggetti interessati al o dal compimento di quanto indicato al primo comma del presente articolo, allo scopo di sviluppare, concordare e attuare i progetti, i programmi e le iniziative conseguenti; c formulera' e presentera' la/e offerta/e tenendo conto delle indicazioni dei consorziati e svolgera' al riguardo ogni trattativa; d acquisira' in concessione, in appalto o in qualsiasi altro regime giuridico l esecuzione delle attivita' sopra indicate ponendo in essere gli atti al fine necessari; e assegnera' ai consorziati e/o a terzi l esecuzione delle attivita' e prestazioni concernenti la realizzazione di quanto acquisito a tenore del precedente punto d; f provvedera' al coordinamento e alla disciplina delle attivita' dei consorziati nonche' al controllo delle attivita', delle prestazioni e comunque di quanto affidato ai consorziati medesimi e ai terzi, vigilando sull esatto adempimento delle obbligazioni che il consorzio abbia per essi assunto e/o abbia ad essi assegnato, essendogli a tal fine riconosciuto dai consorziati ogni piu' ampio potere, anche di ispezione; g nell ambito della gestione unitaria dei rapporti con il/i committente/i provvedera' in particolare a presentare agli stessi le fondate richieste e i documenti anche relativi alla contabilizzazione delle prestazioni trasmessi dai consorziati, ad incassare i pagamenti e le somme ad essi dovute a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo effettuati e a operare e versare tempestivamente le somme relative secondo le spettanze di ciascuno; h accettera' e rilascera' le necessarie garanzie, controgaranzie, fideiussioni e cauzioni; i compira' quanto utile ed opportuno, eseguendo prestazione di servizi in favore dei consorziati e svolgendo ogni attivita' ed operazione mobiliare, immobiliare, assicurativa, finanziaria, comunque attinente anche in via strumentale o propedeutica a quanto indicato al primo comma del presente articolo.
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