Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Il consorzio, ai sensi dell'art. 2602 e successive modifiche ed integrazioni del codice civile, non ha scopo di lucro ed e' consorzio stabile ai sensi dell'art. 65 del d. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, e, comunque, ai sensi della normativa sui contratti pubblici tempo per tempo vigente. Ha per oggetto, esclusivamente, quello di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici e privati e, pertanto, potra' promuovere ed eseguire il coordinamento commerciale e la disciplina realizzativa delle attivita' delle imprese consorziate (nel seguito "consorziate") operanti con enti pubblici o privati, nel settore delle opere edili, dei servizi e forniture e delle costruzioni civili ed industriali di ogni genere, attraverso la realizzazione di studi di fattibilita', l'engineering, la progettazione generale ed esecutiva, la realizzazione e la gestione di opere e commesse, comprese quelle manutentive, comunque connesse al settore in cui operano le imprese consorziate. Tale scopo potra' essere perseguito anche assumendo appalti o partecipando a gare di appalto per l'esecuzione di lavori, servizi e di forniture pubbliche e/o private, anche a mezzo di project financing, nonche' alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, partecipando a procedure selettive e concorsuali, pubbliche e private, ed assumendo contratti pubblici e privati per servizi di manutenzione strade, infrastrutture e immobili civili ed industriali e la gestione di servizi tecnici, anche in regime di global service. Al solo fine del raggiungimento dell'oggetto consortile, il consorzio potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari, ad eccezione della intermediazione di valori mobiliari. Essa potra' assumere obbligazioni nei confronti di privati, enti pubblici ed istituti di credito; acquistare partecipazioni, quote ed interessenze in societa' di qualunque tipo aventi oggetto analogo o connesso al proprio. Potra' altresi' assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre societa' e imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie anche reali. Potra' altresi' richiedere ai consorziati ed acquistare dagli stessi finanziamenti e/o versamenti fruttiferi e non fruttiferi, nell'ambito della normativa tempo per tempo in vigore. Tali attivita' devono essere esercitate in via non prevalente rispetto all'attivita' principale, senza rivolgersi al pubblico e, comunque nel rispetto ei limiti e dei principi contenuti nelle leggi 2 gennaio 1991 n. 1 e 5 luglio 1991 n. 197 e nel decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 nonche' nella normativa di integrazione e modifica dei predetti provvedimenti legislativi.
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