Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Il consorzio non ha scopo di lucro. Esso si propone di coordinare e disciplinare l'attivita' delle aderenti aziende raggruppate nel settore indicato nel successivo art. 8) al fine di favorire il loro sviluppo all'interno del mercato, nonche' di migliorare la capacita' produttiva e l'efficienza e questo sempre allo scopo di operare in modo congiunto nel settore delle forniture pubbliche e dei servizi pubblici. Il consorzio e' altresi' dotato di una propria struttura di impresa e puo' assumere ed eseguire incarichi in proprio o anche tramite affidamento ai consorziati nel rispetto delle condizioni e limiti dei regolamenti nazionali, salva la responsabilita' solidale dei consorziati nei confronti del soggetto committente. In particolare il consorzio potra': - elaborare e presentare offerte di progettazione, produzione e di esecuzione di opere e/o di fornitura di beni e servizi nel settore indicato al successivo articolo 8) nelle aree relative al settore pubblico; sottoscrivere i conseguenti contratti eseguendoli in proprio o tramite i soci consorziati; - agevolare lo scambio di informazioni tra i soci anche al fine di omogeneizzare le metodologie di lavoro; - realizzare una attivita' di verifica costante del livello di qualita' delle prestazioni erogate; - promuovere e coordinare la ricerca tecnologica e le metodologie operative, con l'obiettivo di mantenere costantemente aggiornata l'offerta e competitivo il valore economico; - mantenere e sollecitare i piu' ampi contatti con organismi pubblici (italiani ed esteri) anche attraverso la partecipazione attiva a manifestazioni al fine di favorire il raggiungimento degli scopi consortili; - curare il perfezionamento tecnico e professionale delle maestranze dei soci consorziati, anche avvalendosi di strutture terze specializzate; - assumere la direzione tecnica ed il coordinamento operativo delle opere e dei servizi erogati; - stipulare contratti e convenzioni utili o necessarie per il miglior svolgimento delle attivita' consortili; - stipulare contratti di assistenza tecnica o di servizi professionali complementari con le finalita' delle consorziate; - acquisire a qualunque titolo brevetti, know how e simili. Al consorzio e' interdetto l'esercizio di qualsiasi attivita' per la quale e' richiesta l'iscrizione in appositi ruoli o albi, nel rispetto della legge 23 novembre 1939 numero 1815, fermo restando quindi, che le attivita' professionali saranno svolte dai singoli professionisti a cio' abilitati. In relazione a tale oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, per cio', assolutamente non in via prevalente senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalle leggi n. 1/91 e n. 197/91 e dal d. L. Vo 385/93, il consorzio potra' esercitare tutte quelle altre attivita' immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, esclusa l'intermediazione, ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi e potra' assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o societa' (sia costituite che costituende) aventi scopo analogo o affine al proprio. ".
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