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Il consorzio, senza fine di lucro e con divieto di distribuzione degli utili, ha come principale scopo sociale quello di uno sviluppo integrato delle aziende e/o imprese consorziate. Il consorzio, per il conseguimento dei suoi scopi, potra': - coordinare i piani di investimento dei consorziati nei territori indicati nell'art. 1 del d. P. R. 6 marzo 1979 n. 218 (t. U. Sul mezzogiorno) e successive modificazioni ed interazioni ed, in particolare, in quelli compresi nelle fasce a e b di cui al punto 3. 3. Della delibera cipe del 29 dicembre 1986, in modo da formare un piano progettuale globale ed unitario concordato con i consorziati, nonche', nel prosieguo, negli altri territori dello stato italiano e nei territori esteri; - sottoporre il piano progettuale unitario al ministero per la programmazione economica, apportandogli, con l'accordo dei consorziati, le eventuali modificazioni ed integrazioni richieste e seguire la fase istruttoria con l'obiettivo di giungere alla stipula di un contratto di programma secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal d. M. Attivita' produttive del 12 novembre 2003 e dalle delibere cipe del 29 marzo 1990 e del 25 luglio 2003 n. 26 e nelle precedenti delibere cipi e cipe attuative della legge n. 64/86, nonche' sottoporre piani industriali a tutte le amministrazioni pubbliche e/o private nazionali e/o estere; - rappresentare i consorziati dinanzi alle pubbliche amministrazioni nel corso delle trattative per la stipulazione del contratto di programma. Il consorzio rappresentera' i consorziati dinanzi alle amministrazioni centrali ed, in particolare, dinanzi ai dicasteri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, del ministero delle attivita' produttive, delle finanze, dinanzi alla presidenza del consiglio dei ministri, italiani e/o esteri, nonche' dinanzi all'agenzia per lo sviluppo e la promozione del mezzogiorno; - sottoscrivere il contratto di programma anche in proprio, quale garante della corretta esecuzione da parte dei consorziati; seguire le fasi attuative ed organizzare l'attivita' dei consorziati prestando loro assistenza nella redazione della documentazione richiesta dalle amministrazioni competenti; - prestare assistenza ai consorziati per l'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste nel contratto di programma, nonche' per l'ottenimento di altre agevolazioni nazionali e/o comunitarie. 2. 2. Il consorzio potra' svolgere ogni attivita' industriale, commerciale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria connessa con l'oggetto consortile, ivi compresa la gestione dei servizi comunali, la costituzione di organismi societari ed associativi, anche in partecipazione con soggetti terzi. In particolare, il consorzio potra': costituire e/o partecipare a consorzi fidi ed intrattenere rapporti con istituti di credito; realizzare centri di ricerca, centri di formazione permanente, nonche' centri di servizi amministrativi gestionali; fare tutto quanto previsto dalla contrattazione programmata e gestire le relative attivita'; promuovere programmi congiunti con enti pubblici e/o privati, istituti di ricerca, universita', soggetti terzi per la realizzazione di studi e/o programmi di ricerca di interesse dei consorziati e le suddette attivita' potranno essere gestite e/o fornite per conto di enti pubblici e/o privati anche esterni al consorzio. 2. 3. Al fine di realizzare nei rapporti tra i consorziati l'oggetto consortile, il consorzio dovra': - curare che vengano messi a sua disposizione, in proporzione alle quote di partecipazione dei consorziati, i mezzi necessari per la esecuzione del mandato; - promuovere ed attuare ogni opportuna iniziativa per il compiuto svolgimento delle funzioni di coordinamento proprie dello strumento consortile; - riferire alle singole imprese consorziate l'esito di tutte le attivita' esterne svolte per l'attuazione dello scopo consortile. 2. 4. Le imprese consorziate assumono, ciascuna per quanto di suo interesse, l'obbligo di rispettare e far proprie le determinazioni degli organi consortili regolarmente assunte, uniformando ad esse la propria condotta. 2. 5. Il consorzio, in considerazione dell'oggetto per cui e' costituito e che lo caratterizza, potra' affidare l'espletamento di talune funzioni e/o attivita', in ragione delle specifiche competenze, ad imprese e/o professionisti esterni al consorzio.
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