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1. La societa' consortile, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, ha per oggetto: a) - la progettazione, l'organizzazione, il coordinamento e l'esecuzione delle fasi di attivita' di impresa dei soci relative all'approvvigionamento e all'utilizzo di vettori e fonti energetiche, alla realizzazione e/o alla gestione di infrastrutture di interconnessione e stoccaggio, alla prestazione di servizi di rete anche ai fini del relativo esercizio in sicurezza, nell'interesse di singoli soggetti consorziati o di loro aggregazioni, se ritenute opportune. La societa' consortile provvedera' ad attuare ogni piu' opportuna iniziativa volta a consentire a ciascun socio, anche con riferimento ai bisogni delle imprese appartenenti al suo stesso gruppo, l'acquisto di energia sul mercato liberalizzato alle migliori condizioni da questo espresse, avvalendosi delle facolta' e comunque osservando le limitazioni eventualmente derivanti dalla normativa, comunitaria o nazionale, settorialmente rilevante, gia' adottata o sopravveniente. La societa' consortile potra' agire sul libero mercato come soggetto grossista e operare nell'interesse dei soci in qualita' di mandatario senza rappresentanza; l'eventuale mandato con rappresentanza potra' essere conferito espressamente e solo in forma scritta; b) - la prestazione di servizi di consulenza ed assistenza tecnica ai soci in materia di risparmio energetico e, in generale, di servizi post-contatore di tipo impiantistico e tecnologico per l'ottimizzazione e la razionalizzazione dei consumi di energia all'interno dei singoli siti produttivi; l'effettuazione di studi sull'andamento dei mercati nazionali ed internazionali dei prodotti energetici; la divulgazione tra i soci di ogni utile informazione, sia tecnica che giuridica, inerente la materia energetica e le altre a questa connesse. E' comunque esclusa ogni attivita' riservata agli iscritti in appositi albi professionali previsti dalla legge. 2. La societa' consortile potra' rendere ogni servizio e compiere qualsiasi operazione, consentita dalla legge, che si ponga in rapporto di strumentalita' con il raggiungimento del proprio scopo consortile, oltre che del generale obiettivo di favorire un accrescimento di efficienza nelle attivita' d'impresa dei singoli soci. 3. Nell'ambito di quanto sopra la societa' consortile potra' anche compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria ritenute necessarie od utili per il conseguimento del proprio scopo consortile o comunque attinenti al medesimo, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli cambiari ed in genere garanzie reali o personali, anche in favore di terzi. Inoltre la societa' potra' assumere - in via non prevalente e non a fini di collocamento, purche' cio' sia strumentale od opportuno in vista del raggiungimento del proprio scopo consortile - partecipazioni ed interessenze in altre societa', enti, associazioni, consorzi sia nazionali che esteri, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, il tutto con esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio riservate a istituti di credito e di quelle di cui alla l. N. 1/1991 e successive modificazioni e di cui all'art. 106 del d. Lgs. N. 385/1993 nei confronti del pubblico, delle attivita' riservate dal d. Lgs. N. 58/1998 e di ogni attivita' non consentita per legge. 4. La societa' consortile potra' essere finanziata dai soci nei limiti previsti dalle vigenti normative civili e fiscali. 5. La societa' consortile si avvarra' di tutte le agevolazioni e provvidenze di legge, disposte dalla ue, dallo stato, dalle regioni e da enti locali, nonche' dei finanziamenti e contributi disposti da organismi pubblici e privati.
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