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Il consorzio e' retto e disciplinato dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. Lo scopo mutualistico viene perseguito per il tramite ed a favore delle cooperative e degli enti associati che attraverso l'attivita' di acquisizione di lavori e di servizi del consorzio, conseguono opportunita' e continuita' di occupazione lavorativa per se' e per i propri soci, migliorandone le condizioni economiche, sociali e professionali. In particolare tale scopo potra' essere raggiunto sia tramite l'attivita' di acquisizione di lavori e di servizi prevalentemente a favore delle cooperative e degli enti associati, sia - quando i lavori ed i servizi siano svolti direttamente dal consorzio - avvalendosi prevalentemente, nel loro espletamento, degli apporti di beni e servizi da parte delle cooperative e degli enti associati. La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 cod. Civ. Fino a quando sino rispettati i requisiti di legge per la mutualita' prevalente, il consorzio osserva: a) il divieto di distribuire dividendi in misura superiore al limite massimo previsto dalla lett. A) comma primo dell'art. 2514 cod. Civ. B) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Il consorzio puo' operare anche con terzi non soci e puo' svolgere la propria attivita' avvalendosi anche delle prestazioni di soggetti diversi dai soci. Riguardo ai rapporti mutualistici il consorzio deve rispettare il principio della parita' di trattamento tra i soci. Il consorzio, per il raggiungimento dei propri scopi, puo', senza finalita' speculative, sia in italia che all'estero, singolarmente o in associazione temporanea di imprese o in qualunque altra forma: a) assumere da amministrazioni statali anche autonome, da provincie, da comuni e da qualsiasi ente pubblico, nonche' da privati, l'appalto o la concessione o, con qualunque altra forma giuridica, la realizzazione, la gestione e/o la manutenzione di opere di qualiasi genere nel settore della costruzione di edifici civili e industriali, lavori in terra e murari in genere, opere in cemento armato, acquedotti, fognature, ponti, strade, autostrade, ferrovie, opere marittime, gallerie, silos, opere di bonifica, opere di metanizzazione, e ogni altro lavoro indicato nelle tabelle di classificazione previste dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57 sull'istituzione dell'albo nazionale dei costruttori e sue successive modificazioni; produzioni industriali in genere trasporti ed attivita' ausiliare del traffico, attivita' di servizio in genere ed ogni altra attivita' similare, complementare, strumentale e/o accessoria a quelle sopra elencate; b) assumere sotto qualsiasi forma affidamenti, appalti, concessioni per la progettazione e costruzione di opere, la progettazione e gestione di servizi, anche integrati o globali, e fornitura di beni, per conto di committenti pubblici e privati, nazionali ed esteri, con particolare riferimento all'attivita' di gestione integrata dei servizi rivolti agli immobili, ai complessi immobiliari o ai patrimoni immobiliari, nonche' all'attivita' di gestione dei servizi ambientali, di facility management e di global service; c) assumere dagli stessi soggetti di cui sopra incarichi di consulenza e/o progettazione e contratti per la gestione e fornitura di servizi privati, pubblici o di pubblico interesse. Tali opere, forniture e/o servizi saranno affidate in esecuzione agli enti consorziati, oppure per esigenze di ordine commerciale, tecnico, produttivo, o finanziario, ma comunque sempre in armonia con il fine principale di promozione e di sviluppo degli enti consorziati, potranno essere condotti direttamente dal consorzio, anche in associazione con altre imprese pubbliche o private sia italiane che estere, o avvalendosi dell'attivita' di terzi. Nel perseguimento dei suoi scopi e nell'ambito dell'attivita' come sopra delineati, il consorzio si propone quindi di: a) regolare tra i soci ( con affidamento diretto o con qualunque altro strumento giuridico) l'esecuzione dei lavori, opere e forniture assunte; b) provvedere, in collaborazione con i soci a mezzo di propri uffici tecnici ed amministrativi, alla predisposizione di progetti e preventivi dei lavori, afferenti a qualsiasi tipo di appalto pubblico o privato; c) contribuire nel modo piu' efficace alla conduzione tecnica ed economica delle opere e forniture assunte prestando la dovuta assistenza ai propri soci, in tutte le questioni che possono intervenire con gli enti pubblici e con i privati in ordine ai lavori assunti ed affidati per l'esecuzione; d) prestare collaborazione ai soci nella formulazione e nella definizione dei programmi aziendali di commessa o cantiere; e) svolgere i servizi inerenti l'approvvigionamento dei soci di quanto necessita loro; f) facilitare il credito ai soci mediante anticipazione sui lavori, fideiussioni ed avalli; g) agire, qualora risulti socialmente utile, anche in nome e per conto di enti terzi che gliene abbiano conferito apposito mandato con rappresentanza; h) finalizzare la propria attivita' e orientare quella delle proprie associate verso obiettivi di continuo miglioramento della qualita'. Il consorzio puo' svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attivita' connessa agli scopi sopra elencati e quanto altro si proponga al fine di diffondere i principi di cooperazione mutualistica. Il consorzio puo' altresi' svolgere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi e delle attivita' sociali, nel rispetto comunque dei divieti normativi di cui al d. Lgs. 385/93, al d. Lgs. 58/98, alla legge 1/91, e loro successive modifiche ed integrazioni. Il consorzio si propone inoltre l'assunzione di interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in cooperative, societa', imprese o enti allo scopo di concorrere alla realizzazione dell'oggetto sociale. Il consorzio puo' ricevere finanziamenti e prestiti dai soci, fruttiferi o infruttiferi, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti determinati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono determinate con regolamento approvato dall'assemblea. Il consorzio, con delibera del consiglio di amministrazione, puo' inoltre aderire ad enti e organismi economici e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed a potenziare e coordinare le attivita' mutualistiche. Il consorzio puo' partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell' art. 2545-septies, codice civile. Il consorzio si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo. Al tal fine il consorzio aderisce alla lega nazionale delle cooperative e mutue ed ai suoi organismi periferici, nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Con delibera del consiglio di amministrazione, potra' aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attivita' mutualistiche, di lavoro o di servizio. Il consorzio puo' promuovere, costituire o partecipare a fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e puo' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e sue successive integrazioni e modificazioni.
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