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1. Il consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1 del d. Lgs. 61/2010 ha lo scopo di: a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla dop/igp tutelata/e; b) espletare attivita' di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico - congiunturale della dop o igp, nonche' ogni altra attivita' finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine; c) collaborare, secondo le direttive impartite dal ministero, alla tutela e alla salvaguardia della dop o della igp da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresi' con le regioni e province autonome per lo svolgimento delle attivita' di competenza delle stesse; d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione ddl consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonche' azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome 2. Il consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 4 del d. Lgs. 61/2010, oltre a svolgere le attivita' di cui alle precedenti lettere a), b) c) svolge le attivita' di cui alla precedente lettera d) nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo anche se non soci del consorzio. 3. Il consorzio inoltre svolge tutte le attivita' e i compiti attribuiti al consorzio, in quanto organizzazione interprofessionale, dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in particolare: - organizzare e coordinare le attivita' di tutte le categorie interessate alla produzione e alla valorizzazione dei prodotti recanti le denominazioni protette; - definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della/e denominazione/i, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualita' del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della/e denominazione/i tutelata/e, nonche' definire piani di miglioramento della qualita' del prodotto; - coordinare l'adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o piu' moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l'immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti, ivi compresa la richiesta dell'utilizzo del lotto in etichetta in luogo del contrassegno di cui all'art. 19 del dlgs 61/10 e successive modifiche; - compiere tutte le attivita' correlate alla applicazione della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, nonche' l'esercizio delle funzioni previste dal dlgs 61/10 e dai relativi decreti di applicazi?Ne e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con le autorita' centrale e periferica di controllo, e con le regioni umbria, e lazio nonche' con tutti gli altri soggetti/enti pubblici, e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e prodotti recanti le denominazioni tutelate; - organizzare e gestire secondo procedure e possibilita' consentite dal dlgs 61/10 e decreti applicativi, attivita' tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti le denominazioni tutelate. - impiegare agenti vigilatoli propri o in convenzione con altri consorzi, anche di altri settori, per le attivita' di vigilanza, prevalentemente nella fase del commercio; 4. Il consorzio puo' adottare per le sue iniziative un proprio marchio consortile ed eventualmente chiederne l'inserimento nel disciplinare di produzione come logo della denominazione, se incaricato ai sensi all'art. 17 comma 4 del dlgs 61/10 e successive modifiche. 5. Il consorzio, qualora autorizzato ai sensi dell'art. 17 comma 4 del dlgs. 61/10 per le denominazioni tutelate, esercita le funzioni e le attivita' di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della denominazione, anche se non aderenti al consorzio. I costi derivanti dalle attivita' di cui al comma 4 dell'art. 17 del d. Lgs. 61/2010 sono a carico di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori inseriti nel sistema di controllo, anche se non soci del consorzio , e sono ripartiti sulla base delle quantita' di prodotto a denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati. Il consorzio autorizzato ai sensi dello stesso art. 17 comma 4 puo' chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione al momento della immissione nel sistema di controllo qualora previso, il contributo di avviamentlo di cui alla legge 22 dicembre 2008 n. 201, secondo i criteri e le modalita' stabilite dal mipaaf.
Parole chiaveIl codice 71.20.21 (ATECO) descrive l'attività come: Attività di riconoscimento dell'origine dei prodotti.
In base alla tassonomia UE, Consorzio Tutela Vini Di Orvieto è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). La dotazione di capitale sociale è pari a 23.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.