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Art. 4 scopi e compiti 1) il consorzio si propone di: a) tutelare, valorizzare e curare gli interessi generali relativi alla/e denominazione/i e/o indicazione/i di cui all art. 1. B) laddove incaricato ai sensi dell art. 17, comma 4 del d. Lgs 61/2010, svolgere tutte le attivita' e i compiti attribuiti ai consorzi, in quanto organizzazioni interprofessionali, dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in particolare: - organizzare e coordinare le attivita' di tutte le categorie interessate alla produzione ed alla valorizzazione dei prodotti recanti le denominazioni suddette; - definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della/e denominazione/i interessata/e, l attuazione delle politiche di governo dell offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualita' del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell immissione sul mercato della/e denominazione/i tutelata/e, nonche' definire piani di miglioramento della qualita' del prodotto; - espletare ogni attivita' finalizzata alla valutazione economico-congiunturale delle diverse produzioni a denominazione di origine di competenza, in collaborazione con la pubblica amministrazione; - coordinare l adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o piu' moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti, ivi compresa la richiesta dell utilizzo del lotto in etichetta per le doc di competenza in luogo del contrassegno di cui all art. 19 del dlgs 61/10 e successive modifiche; - compiere tutte le attivita' correlate alla applicazione della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, nonche' l esercizio delle funzioni previste dal dlgs 61/10 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con le autorita' centrale e periferica di controllo, con gli organismi di controllo preposti e con la regione emilia-romagna, nonche' con tutti gli altri soggetti/enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e prodotti recanti le denominazioni tutelate. - svolgere ogni attivita' di proposta, tutela, gestione generale in materia di disciplina e di regolamentazione occorrenti a livello regionale/nazionale/comunitario per quanto riguarda le uve, i mosti, i vini e i sottoprodotti del settore vitivinicolo ottenuti nello stesso territorio e recanti una denominazione di origine di propria competenza, con particolare attenzione allo studio e alla ricerca del territorio viticolo e alla impiantistica dei vigneti e delle vigne, tutelando quindi anche il territorio e quindi vigilare - anche a livello urbanistico - sulle aree di particolare pregio destinate al possibile sviluppo dei nuovi vigneti; - istituire e coordinare, come ente promotore e gestore, attivita' e azioni di valorizzazione del distretto d area rurale e dei percorsi culturali, enoturistici ed enogastronomici previsti da leggi e norme regionali, nazionali e comunitarie. 2) piu' in dettaglio, ha il compito di: - svolgere, secondo le direttive del mipaaf, attivita' a livello giuridico/legale/amministrativo, per assicurare la salvaguardia delle denominazioni tutelate dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall usurpazione e da altri illeciti nazionali ed internazionali, costituendosi anche parte civile nei procedimenti penali e promuovendo ogni opportuna azione in sede sia civile che penale ed amministrativa; - curare la formazione tecnica e di immagine e fornire assistenza tecnica e professionale alle aziende e ai produttori, compresa la fornitura di servizi generali relativi alla presentazione e designazione dei prodotti a denominazione, e curare la realizzazione di prodotti editoriali in proprieta' a carattere tecnico, divulgativo ed informativo con i relativi diritti d autore; - collaborare con enti pubblici e privati, organismi ed associazioni, istituti e scuole, per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione, all educazione alimentare e al consumo corretto e responsabile dei prodotti tutelati, anche organizzando corsi di formazione, professionali e didattici; - fornire supporto logistico ed organizzativo per eventi dedicati alla promozione ed alla valorizzazione delle denominazioni di competenza. Come attivita' strumentale e funzionale agli scopi di cui sopra il consorzio puo': - partecipare ed aderire ad altri consorzi, organismi, societa' o enti di qualsiasi natura; - stipulare convenzioni ed accordi con organismi pubblici e/o privati; partecipare a mostre, convegni, fiere, workshop, manifestazioni in italia ed all estero; partecipare ed aderire ad altri organismi, di qualsiasi natura, aventi finalita' analoghe o complementari; nonche' partecipare ad iniziative in collaborazione con enti pubblici e privati; previa convenzione relativamente alle modalita' e procedure del servizio e del rimborso spese, il consorzio puo' permettere l utilizzo ad altri consorzi di tutela delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque l autonomia ai sensi dell art. 17 comma 2 del dlgs 61/10; - svolgere attivita' di presentazione, promozione e degustazione delle denominazioni di cui all art. 1 nell ambito di manifestazioni ed eventi dedicati alla valorizzazione di prodotti agroalimentari della regione emilia-romagna ed al di fuori di questa; - assumere la gestione di strutture pubbliche e private per la valorizzazione e promozione dei vini a denominazione tutelati, partecipando ai relativi bandi di accesso ed incaricandosi dei relativi compiti; - favorire sinergie nella presentazione dell immagine dei vini di cui all art. 1 e dei prodotti agro-alimentari tipici della regione emilia-romagna, in abbinamento agli stessi vini. - il consorzio puo' adottare per le sue iniziative un proprio marchio, o anche chiederne l inserimento nel disciplinare di produzione come logo della dop, se munito dell autorizzazione di cui all art. 17 comma 4 del dlgs 61/10 e successive modifiche. 3) inoltre, il consorzio puo' organizzare e gestire, secondo procedure e possibilita' consentite dal dlgs 61/10 e decreti applicativi, attivita' tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti le denominazioni tutelate. Piu' in dettaglio, tali attivita' si possono configurare nel: - istituire commissioni di assaggio, per verificare che i prodotti prelevati nelle attivita' di vigilanza sul commercio, attraverso analisi chimico fisiche ed organolettiche, siano conformi ai disciplinari; - impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri consorzi, anche di altri settori, per le attivita' di vigilanza e per i prelievi di campioni di vino delle denominazioni tutelate, prevalentemente nella fase del commercio; - collaborare con l ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, in raccordo con la regione emilia-romagna per elaborare ed attuare il programma di vigilanza. 4) il consorzio, qualora autorizzato ai sensi dell art. 17 comma 4 del dlgs. 61/10 per ciascuna denominazione tutelata, esercita le funzioni e le attivita' di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli delle denominazioni di competenza, anche se non aderenti. I costi derivanti dalle attivita' di cui al comma 4 sono applicati a carico di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, sotto forma di contributi intesi come tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti imponibili viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori, sulla base delle quantita' di prodotto a denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l anno nel quale vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati (art. 9 del dm 16. 12. 2010 costituzione e riconoscimento consorzi). Il consorzio autorizzato ai sensi dello stesso art. 17 comma 4 puo' chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento della immissione nel sistema di controllo, ivi compresi i non intenzionati ad associarsi, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre, n. 201, secondo i criteri e le modalita' stabilite dal mipaaf.
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