Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Scopo consortile e oggetto 1. Il consorzio non ha scopo di lucro, e la sua gestione non deve comportare il conseguimento ne' la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali avanzi di gestione, sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione per i consorziati. In consorzio ha per scopo: - l'applicazione della tecnologia blockchain alle aziende agroalimentari che hanno la loro produzione in umbria; - il coordinamento di tutte le attivita' relative alla gestione e l'utilizzo di un proprio marchio attraverso un disciplinare, in nome e per conto dei consorziati, autorizzando o meno il relativo posizionamento sui mercati che ne faranno richiesta; - la prestazione di servizi di assistenza legata al branding e consulenza tecnica legata al processo di blockchain ai consorziati nelle materie attinenti, relative e connesse all'oggetto del consorzio. Attivita' 1. Il consorzio puo' compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attivita' che siano connesse al raggiungimento degli scopi indicati al capoverso "scopo consortile e oggetto". 2. Per il raggiungimento dello scopo e delle finalita' del consorzio, al consorzio e' affidata la disciplina e regolamentazione di tutti i rapporti giuridici attinenti ed inerenti a quelle fasi delle rispettive attivita' d'impresa la cui organizzazione e svolgimento in comune costituisce l'oggetto e finalita' del consorzio stesso. Al consorzio sono affidati i poteri per il compimento e l'esecuzione, di tutte le conseguenti attivita' ed operazioni nonche' per la definizione, stipulazione, modificazione o risoluzione, in nome e per conto di essi consorziati di atti, negozi, contratti, convenzioni o accordi, il tutto comunque solo ed esclusivamente per le materie attinenti ed inerenti alle fasi delle rispettive imprese oggetto dell'attivita' del consorzio. 3. A seconda dei casi, il consorzio potra' assumere impegni in nome proprio oppure per conto dei consorziati o parti di essi. Il consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilita' verso i terzi e' regolata nei modi indicati dall'art. 2615 del codice civile. 4. Per il conseguimento degli scopi esso potra': - predisporre iniziative ed esercitare attivita' consentite dalle leggi nazionali e regionali compatibili con la sua natura; - accendere mutui e/o ricorrere a forme di credito a breve e medio termine nonche' stipulare contratti di locazione finanziaria o operativa; - accedere a contributi finalizzati, regionali, nazionale e comunitari; - assumere, direttamente od indirettamente, interessenze e partecipazioni occasionali in altri enti o societa' od imprese aventi oggetto analogo, affine e connesso al proprio, nelle sole ipotesi in cui l acquisizione risulti strumentale per il conseguimento dell oggetto consortile; - stipulare contratti relativi alla fornitura di servizi e prestazioni a favore di privati ed enti pubblici purche' nell ambito dei suddetti scopi; - richiedere, a garanzia delle proprie obbligazioni, il rilascio di fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie; - gestire iniziative di assistenza e consulenza ai soci od a favore di altri soggetti operanti sul territorio; - acquistare terreni e/o fabbricati; - realizzare corsi di qualificazione indirizzati. Tutte le attivita' debbono essere realizzate nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attivita' consortili dovranno essere svolte in ossequio al disposto delle leggi e decreti in materia. 5. Il consorzio si avvarra' di tutte le agevolazioni e provvidenze di legge e cosi' di quelle disposte dall u. E. , dallo stato, dalla regione e da enti locali, nonche' di finanziamenti e contributi disposti da organismi pubblici e privati.
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