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1. Il consorzio non ha fine di lucro. Esso si propone di coordinare l'attivita' delle imprese consorziate e di migliorarne la capacita' produttiva e l'efficienza fungendo da organismo di servizio. Il consorzio ha come oggetto il servizio di trasporto merci in conto proprio e per conto terzi esclusivamente con i veicoli in disponibilita' delle imprese consorziate. 2. Il consorzio ha inoltre come oggetto: " la stipula, in nome del consorzio e per conto delle imprese consorziate, direttamente e indirettamente, di contratti e convenzioni con le societa' concessionarie di autostrade, di valichi e di trafori, nonche' con le societa' di trasporto marittimo per l'acquisto collettivo e l'approvvigionamento per conto dei consorziati di beni e servizi necessari od utili per l'attivita' di autotrasporto, anche al fine di ottenere particolari condizioni economiche per i consorziati e/o agevolazioni sul prezzo di beni e servizi; " l'assunzione da parte del consorzio dell'onere di pagamento dell'acquisto dei servizi delle societa' concessionarie: il consorzio provvedera' a ripartire a carico di ciascun consorziato la parte ad ognuno spettante; " la cura dei rapporti con le societa' concessionarie per l'ottenimento dei rimborsi compensati dei pedaggi, nonche' curare ogni altro rapporto con enti pubblici, societa' od altri soggetti al fine di ottenere certificati, autorizzazioni, concessioni e rimborsi; " la presentazione di richieste per usufruire di agevolazioni a favore di autotrasportatori di qualsiasi genere, compreso l'eventuale incasso in nome e per conto dei consorziati; " curare, a richiesta degli interessati, l'assistenza tecnica ed amministrativa per il conseguimento di contributi e/o agevolazioni creditizie e qualsiasi beneficio economico, spettanti in funzione di disposizioni di legge relative al settore del trasporto; " l'effettuazione di studi sull'andamento dei mercati nazionali ed internazionali nel settore dei trasporti; " l'aggiornamento e la formazione dei consorziati e tutte le attivita' utili a scopi pubblicitari nell'interesse dei consorziati; " in generale provvedere per conto dei consorziati alla stipulazione di particolari convenzioni con le ditte produttrici di beni o fornitrici di servizi utili per l'attivita' di trasporto; " la partecipazione a consorzi o associazioni tra enti e/o imprese che perseguano obiettivi analoghi o connessi a quelli previsti nei precedenti punti. 3. Per il raggiungimento e la realizzazione degli scopi menzionati nel comma precedente il consorzio puo' agire sia in proprio, che in nome e per conto dei singoli consorziati. 4. Il consorzio potra' inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile, anche tramite affitto di azienda; potra' assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre societa' ed imprese, consorzi o altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio; potra' prestare fideiussioni, avalli, ed altre garanzie a terzi, indipendentemente dall'attivita' che questi svolgono. Il tutto con esclusione delle attivita' riservate, previste dalle leggi n. 1/1991, n. 197/1991 e dal d. Lgv. N. 385/1993 e n. 416/96, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, nonche' nel rispetto del divieto di cui all'art. 2361 c. C. , ed al solo scopo di perseguire la realizzazione dell'oggetto consortile. 5. Le condizioni e modalita' di fruizione dei servizi consortili da parte dei consorziati potranno essere disciplinati da uno o piu' regolamenti predisposti dall'organo amministrativo.
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