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Il consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 238/16 senza finalita' di lucro ha lo scopo di: a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla dop/igp tutelate; b) espletare attivita' di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico - congiunturale della dop o igp, nonche' ogni altra attivita' finalizzata alla valorizzazione del prodotto ivi la sperimentazione e la ricerca in campo vitivinicolo ed enologico per le denominazioni tutelate; c) collaborare, secondo le direttive impartite dal ministero, alla tutela e alla salvaguardia della dop o della igp da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresi' con le regioni e province autonome per lo svolgimento delle attivita' di competenza delle stesse; d) svolgere, nei confronti dei soli consorziati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonche' azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome il consorzio, qualora autorizzato ai sensi dell'art. 41 comma 4 della legge n. 238/16 per le denominazioni tutelate, esercita le funzioni e le attivita' di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della denominazione, anche se non aderenti al consorzio. I costi derivanti dalle attivita' di cui al comma 4 dell'art. 41 della legge n. 238/16 sono a carico di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori inseriti nel sistema di controllo, anche se non soci del consorzio e sono ripartiti sulla base delle quantita' di prodotto a denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati. Il consorzio autorizzato ai sensi dello stesso art. 41 comma 4 puo' chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione al momento della immissione nel sistema di controllo, qualora previsto, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalita' stabilite dal mipaaf. Il consorzio, in quanto organizzazione imprenditoriale, svolge tutte le attivita' e i compiti attribuitigli dalla legislazione comunitaria e nazionale, in particolare: - organizzare e coordinare le attivita' di tutte le categorie interessate alla produzione e alla valorizzazione dei prodotti recanti le denominazioni protette; - definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria delle denominazioni, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualita' del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato delle denominazioni tutelate, nonche' definire piani di miglioramento della qualita' del prodotto; - coordinare l'adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o piu' moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l'immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti, ivi compresa la richiesta dell'utilizzo del lotto in etichetta in luogo del contrassegno di cui all'art. 41 della legge n. 238/16 e successive modifiche; - compiere tutte le attivita' correlate alla applicazione della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, nonche' l'esercizio delle funzioni previste legge n. 238/16 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con le autorita' centrale e periferica di controllo e con la regione sicilia nonche' con tutti gli altri soggetti/enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e prodotti recanti le denominazioni tutelate; - organizzare e gestire, secondo procedure e possibilita' consentite dalla legge n. 238/16 e decreti applicativi, attivita' tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti le denominazioni tutelate. - impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri consorzi, anche di altri settori, per le attivita' di vigilanza, prevalentemente nella fase del commercio; il consorzio puo' adottare per le sue iniziative un proprio marchio consortile ed eventualmente chiederne l'inserimento nel disciplinare di produzione come logo della denominazione, se incaricato ai sensi dell'art. 41, comma 4 della legge 238/16.
Parole chiaveIl codice 71.20.21 (ATECO) descrive l'attività come: Attività di riconoscimento dell'origine dei prodotti.
La dotazione di capitale sociale è pari a 8.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.