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Il consorzio, anche in nome e per conto di ciascun consorziato ha lo scopo di stipulare la relativa eventuale convezione urbanistica e atti collegati e quindi di gestire tutte le fasi amministrative e tecniche - anche riguardo i rapporti con l'amministrazione capitolina - finalizzati alla realizzazione delle "opere di urbanizzazione primaria e secondaria", nonche' delle "opere straordinarie" ovvero aggiuntive, da eseguirsi a "scomputo" e/o a compensazione totale o parziale degli oneri concessori ordinari, nonche' di oneri ed obbligazioni straordinari e aggiuntivi dovuti all'amministrazione oggetto della convenzione urbanistica del piano di zona a11 - via lucrezia romana bis. In forza di tale convenzione urbanistica, ciascun soggetto attuatore della convenzione medesima, quale futuro titolare di titolo abilitativo edilizio, assume - ove e nei casi in cui sara' applicabile la normativa su codice degli appalti, considerato quanto disposto dall'art. 45 del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - la veste di "stazione appaltante" ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 1 lett. G) e dell'art. 122, comma 8 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (come modificato dal decreto legislativo 152/08) del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce, il tutto nel rispetto del dettato e delle procedure di tali norme e loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto ciascuna "stazione appaltante" - ove e nei casi in cui sara' applicabile la normativa sul codice degli appalti considerato quanto disposto dall'art. 45 del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - sara' vincolata tassativamente alle regole sia soggettive che oggettive, sancite in materia ovvero richiamate e conseguentemente in particolare il consorzio potra' e dovra': 1) stipulare la relativa convenzione urbanistica con "roma capitale" anche in nome e per conto di ciascun consorziato, avendo facolta' e poteri in tale ambito di: a) descrivere ed individuare beni e relativi diritti edificatori; b) negoziare patti, clausole e condizioni sia riguardo i relativi diritti edificatori che in tema di oneri urbanistici, da assolversi mediante versamenti in favore dell'amministrazione medesima ovvero mediante cura della realizzazione delle correlate opere pubbliche di qualunque natura e specie; c) cedere aree a destinazione pubblica, ai fini dell'ottenimento dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione del piano di zona a11 - via lucrezia romana bis, all'amministrazione capitolina sia con efficacia reale immediata che con efficacia differita; d) attivare e curare, se necessario, e comunque a propria totale cura e spese, le procedure di espropriazione per pubblica utilita', ai sensi delle normative vigenti, riguardo aree interessate all'attuazione del programma urbanistico in questione i cui proprietari regolarmente notiziati non abbiamo aderito e quindi sottoscritto la convenzione; e) nominare un rappresentante unitario per i rapporti con l'amministrazione capitolina derivanti o comunque connessi alla esecuzione della convenzione; f) stabilire modalita' e tempi di progettazione e realizzazione, collaudo e consegna e manutenzione sia delle opere private che delle correlate opere pubbliche; g) assumere obbligazioni in tema di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 - "piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al governo in materia di normativa antimafia" come da ultimo integrato, interpretato e modificato al capo iii, articoli 6 e 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 "misure urgenti in materia di sicurezza" ed eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni nonche' ulteriori oneri od obbligazioni in tema di lotta alla delinquenza mafiosa o comunque alla criminalita' in genere; h) negoziare, farsi rilasciare e consegnare le relative garanzie fidejussorie; i) convenire penali e sanzioni per i casi di inadempimenti o comunque violazioni delle clausole convenzionali, stabilire la durata della convenzione ed eventuali proroghe, le modalita' di risoluzione delle controversie, l'individuazione del foro competente, l'elezione di domicilio, le formalita' ed i vari regimi fiscali, regolare l'efficacia dell'intera convenzione riguardo gli accertamenti e le formalita' in tema di c. D. "normativa antimafia". Pertanto, in tale sede di sottoscrizione convenzionale sara' facolta' del consorzio e quindi del proprio legale rappresentante convenire ogni altro ulteriore patto, onere o condizione, sia di natura obbligatoria e finanziaria, che immobiliare reale ovvero urbanistica, che si rendesse utile o necessario alla sottoscrizione della convenzione stessa, senza alcun limite od eccezione a riguardo, con promessa di rato e valido ma con obbligo di rendiconto e quindi senza che allo stesso rappresentante possa essere eccepita indeterminatezza o limitazione di poteri. Inoltre in fase attuativa di convenzione il consorzio - impregiudicato quanto disposto dal decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per gli appalti sotto soglia circa la non applicabilita' del d. Lgs n. 163/2006 - medesimo potra': l) curare anche in proprio le fasi della progettazione a qualunque livello e, se del caso, anche in variante - delle opere di cui sopra, nonche' della elaborazione dei relativi quadri economici; 2) analizzare le fattispecie concrete anche nel rispetto della normativa e degli orientamenti in tema di realizzazione di opere pubbliche dell'unione europea e conseguentemente individuare i valori di riferimento ai fini della soglia di rilevanza comunitaria; 3) stabilire la metodologia di gara piu' idonea e finalizzata all'individuazione di un contraente/appaltatore munito dei requisiti tecnici, finanziari, amministrativi ed imprenditoriali piu' idonei; 4) predisporre i contenuti, le regole e le formalita' di partecipazione agli esperimenti di gara mediante bandi ed avvisi ovvero lettere di invito regolanti la partecipazione agli stessi, e pubblicare le medesime - ove prescritto - in tutte le forme e presso tutte le fonti di pubblicita' previste dalla normativa in vigore; 5) curare lo svolgimento degli esperimenti di gara nelle varie fasi in cui il procedimento stesso si articola (esame e verifica dei requisiti dei partecipanti, della documentazione amministrativa, della progettazione, valutazione delle offerte tecnico ed economiche e delle eventuali anomalie) assicurando, altresi', che la redazione degli atti afferenti il procedimento medesimo avvenga con modalita' tali da assicurare la fede privilegiata degli atti, della procedura e delle operazioni compiute; 6) procedere alla fase di aggiudicazione provvisoria di ciascun affidamento e successivamente, effettuate le verifiche prescritte dalla legge, alla aggiudicazione definitiva di ciascun appalto ed alla conseguente stipula di contratto; 7) curare e vigilare le fasi realizzative di ciascuna opera pubblica e provvedere alla correlata liquidazione dei relativi corrispettivi, anche nel rispetto delle tassative regole della legge 13 agosto 2010 n. 136 ed in particolare dell'art 3 della medesima in tema di tracciabilita' dei flussi finanziari come da ultimo integrato, interpretato e modificato al capo iii, articoli 6 e 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 "misure urgenti in materia di sicurezza" ed eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni; 8) accettare ed attuare il "protocollo di intesa tra la prefettura u. T. G. Di roma e roma capitale" sottoscritto dal sindaco di roma capitale ed il prefetto di roma il 21 luglio 2011 aderendo agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del medesimo protocollo d'intesa e conseguentemente recependo i medesimi, in nome e per conto dei consorziati quali soggetti che assumono la veste di stazione appaltante in forza di rapporti convenzionali obbligandosi ad applicare tale "protocollo" in tutte le procedure pubblicistiche di propria spettanza; 9) curare in piena ed esclusiva responsabilita', con esclusione dell'amministrazione capitolina, i rapporti anche contenziosi con terzi esecutori dei lavori, con espressa manleva dell'amministrazione capitolina a riguardo ed anche in tema di danni derivanti dall'esecuzione della successiva manutenzione delle opere stesse; 10) curare le procedure relative ai collaudi tecnico-amministrativi, sia in corso d'opera che finali, secondo le vigenti normative in tema di collaudo di lavori pubblici; 11) provvedere alla presa in consegna delle aree necessarie alla realizzazione di dette opere da parte della amministrazione capitolina e conseguentemente alla consegna delle stesse, a titolo di formale "consegna dei lavori" in favore dell'appaltatore di ciascuna opera come sopra individuata; alla fine dei lavori e del relativo collaudo provvedera' a trasferire le opere realizzate all'amministrazione capitolina nonche' alla cura e manutenzione delle medesime ove tali obbligazioni siano state convenzionalmente assunte; 12) far predisporre, sottoscrivere e far adempiere a tutte le formalita' tributarie e di pubblicita' immobiliare riguardo tutti i necessari "atti di verificata condizione" tali da far assumere efficacia alle cessioni condizionate contenute nella convenzione urbanistica con "roma capitale"; 13) aver cura di porre in essere tutte le comunicazioni a riguardo prescritte dalla legge e convenzionalmente, sia riguardo l'amministrazione capitolina, sia in favore dell'autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che rispetto a qualunque ente o organo della pubblica amministrazione a vario titolo interessato; 14) coordinare e definire con gli enti erogatori di servizi pubblici - ove necessario - tutti gli atti, i contratti e le convenzioni necessari per la realizzazione delle opere pubbliche; 15) proporre alla amministrazione capitolina ove cio' si renda successivamente necessario la cura della realizzazione di ulteriori "opere pubbliche" rispetto a quelle convenzionalmente gia' assunte e con le medesime peculiarita' anche finanziarie sopra delineate; 16) stipulare in nome e per conto di ciascun consorziato o aventi causa di quest'ultimo, anche eventuali convenzioni integrative che si rendessero utili o necessarie per il perseguimento ovvero il raggiungimento dello scopo consortile; 17) farsi rilasciare specifico mandato, a cura di ciascun consorziato e da parte di ciascun acquirente delle realizzande porzioni immobiliari, affinche' il consorzio stesso possa proseguire senza alcuna soluzione di continuita' o difetto di rappresentanza, anche in nome e per conto di ciascun avente causa, nella totalita' - senza eccezione alcuna - di tutte le attivita' statutarie consortili e piu' specificamente quelle sopra descritte, anche posteriormente a dette alienazioni a terzi. Per l'attuazione dello scopo consortile, il consorzio ha la rappresentanza legale dei propri consorziati in virtu' dello specifico mandato ad esso conferito - espressamente irrevocabile anche perche' nel reciproco interesse dei medesimi consorziati - in tutti gli atti, i rapporti ed i procedimenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di privati, ed in particolare nella stipulazione di tutti i contratti (convenzioni, cessioni aree, cessioni ex art. 1411 c. C. , ecc. ) e degli incarichi in generale conferiti, che si dovessero rendere necessari per il raggiungimento delle finalita' consortili. Il consorzio avra' inoltre la facolta' di agire giudizialmente nei confronti dei terzi e dei singoli consorziati per conseguire i propri fini. Esso potra' stare in giudizio attivamente e passivamente in ogni grado e sede giurisdizionale.
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