Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha scopo consortile e senza fine di lucro. Essa realizza la organizzazione comune istituita, in conformita' del dettato degli artt. 2602 e 2615 ter codice civile dalle imprese che della stessa assumono la veste di soci consorziati. La societa' ha per oggetto: la progettazione, realizzazione e la commercializzazione di parcheggi automatici e/o meccanizzati in base a progetti e brevetti sviluppati da viapark - sistemi parcheggi automatici s. A. S. Di luigi filippo mehlem & c. . Per il raggiungimento dello scopo sociale la societa' potra' rendere ogni servizio e compiere ogni operazione strumentale al raggiungimento dei propri scopi sociali e alla miglior efficienza delle attivita' dei soci nonche' al loro coordinamento. Ai fini di cui sopra la societa' puo' compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari e finanziarie aventi attinenza con l'oggetto sociale, con la precisazione che l'attivita' finanziaria non forma oggetto dell'attivita' propria della societa' e potra' essere svolta solo in via meramente accessoria e strumentale all'attivita' principale, comunque non nei confronti del pubblico. La societa' potra' infine prestare avalli, fidejussioni, garanzie anche reali per obbligazioni proprie e di terzi, ponendo in essere gli occorrenti rapporti con terzi e con la pubblica amministrazione, purche' non mediante attivita' nei confronti del pubblico, e potra' raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento del proprio oggetto sociale. La societa' operera' in via di principio in forma consortile. L'esistenza di una comune struttura di impresa non esclude che essa, pur operando in nome proprio ma per conto dei consorziati, abbia facolta' di far eseguire i lavori direttamente dai soci consorziati senza che cio' costituisca subappalto. In tal caso, ferma restando la responsabilita' solidale dei soci consorziati nei confronti del soggetto appaltante, l'attivita' del consorzio si limitera' al coordinamento dei lavori delle imprese consorziate ed alla loro rappresentanza nei confronti della stazione appaltante, mentre alla sfera economica delle imprese, nei limiti delle quote di rispettiva pertinenza, andranno ricondotti gli effetti degli appalti aggiudicati.
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