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Il consorzio non ha scopo di lucro ed ha lo scopo di tutelare e valorizzare la produzione della "lenticchia di villalba", nonche' osservare le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (d. O. P. ) ai sensi del d. M. 12 aprile 2000. A tal fine il consorzio potra': - richiedere riconoscimenti comunitari ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie; - ottenere il riconoscimento del ministero per le politiche agricole e forestali (mi. P. A. F. ); - tutelare eventuali riconoscimenti di qualita' da abusi vigilando sulla produzione ed il commercio della "lenticchia di villalba" e sull'uso ella sua denominazione, promuovere ogni utile iniziativa intesa a salvaguardare la tipicita' e le caratteristiche peculiari di detto legume da ogni arbitrario uso, concorrenza sleale, contraffazione, uso improprio della certificazione di qualita' ed ogni altro comportamento vietato dalla legislazione nazionale e comunitaria; - promuovere la conoscenza della produzione in tutti i mercati, anche realizzando studi di mercato e verificando progetti di fattibilita' in relazione alle singole attivita' dei consorziati ed a favore di questi ultimi, ovvero offrendo consulenza globale intesa quale espressione dell'insieme delle singole specializzazioni dei consorziati sia rivolta ad imprese private ed organismi pubblici, sia con azioni dirette finalizzate a qualificazione, riqualificazione o specializzazione nell'ambito di piani programmati di formazione professionale; - valorizzare il prodotto; - informare i consumatori con tutti i mezzi e le iniziative che riterra' opportune; - curare gli interessi generali della produzione. Al fine di perseguire dette finalita' il consorzio, in particolare, potra': - avanzare proposte disciplinari nei confronti di chi non osservi il disciplinare di produzione; - definire programmi di miglioramento qualitativo e strutturale; - promuovere delibere di cui all'art. 11 d. L. 30 aprile 1998 n. 173; - collaborare con il mi. P. A. F. Alla vigilanza, tutela e difesa della produzione da abusi, concorrenza sleale, contraffazione, uso improprio di eventuali riconoscimenti, comportamenti vietati dalla legge a mezzo di agenti vigilatori; - collaborare con l'unione europea, lo stato italiano, le regioni, le province autonome, gli enti pubblici e privati, gli organismi di controllo del riconoscimento stesso mettendo a disposizione la propria organizzazione; - attuare iniziative pubblicitarie e promozionali per incrementare notorieta' e consumo; - partecipare ad associazioni, societa' ed enti aventi scopi ed analogie similari ed in ogni modo utili al raggiungimento degli scopi del consorzio; - determinare il marchio consortile, di cui all'art. 7, lettera c), la cui funzione sara' quella di attestare l'appartenenza dei singoli associati al consorzio di tutela; - esercitare un'attivita' di vigilanza sull'applicazione delle norme di legge sull'uso di marchi e contrassegni consorziali nonche' della denominazione in conformita' alle disposizioni legislative nazionali e comunitarie, promuovendo tutte le azioni, anche giudiziarie, necessarie per la tutela degli stessi e per impedire e reprimere abusi ed irregolarita' in materia; - stipulare convenzioni e contratti, anche interprofessionali, in rappresentanza degli associati per il conseguimento delle finalita' consortili; - svolgere azioni di valorizzazione del prodotto; - promuovere e svolgere programmi di indagine, di ricerca scientifica applicata e tecnologia, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel settore della produzione vegetale, di interesse diretto ed indiretto, nella produzione della "lenticchia di villalba"; - organizzare e fare funzionare tutti quei servizi che possono essere utili per il conseguimento delle proprie finalita' e per agevolare le attivita' dei produttori riconosciuti dall'organo di controllo, siano essi soci e non; - salvaguardare l'ambiente e il territorio ed agire in ogni modo per la difesa del suolo nel quadro degli scopi del consorzio, utilizzando all'uopo eventuali provvidenze legislative; - provvedere in ogni forma ad attraverso qualsiasi mezzo alla diffusione dei risultati ottenuti anche mediante conferenze, mostre, seminari, convegni, corsi di orientamento e di formazione e qualificazione; - fornire al pubblico ed in particolare agli operatori del settore, quotidiani, periodici, libri ed opuscoli, audiovisivi ed ogni altro mezzo di informazione relativi ai risultati ottenuti; - curare la diffusione e la vendita delle opere predette, la loro edizione, pubblicazione e stampa, oltre che l'esercizio delle attivita' editoriali e tipografiche connesse od affini ai predetti scopi in eventuale collegamento con enti diversi, anche se non associati. Il consorzio, per il raggiungimento dei suoi scopi potra' altresi' coinvolgere i servizi allo sviluppo dell'assessorato regionale dell'agricoltura e foreste e quante altre istituzioni tecniche e scientifiche segnalate dal presidente del consorzio che presentino specifiche competenze per la materia in oggetto. Il consorzio e' investito del mandato di compiere, per conto delle singole unita' consorziate, tutti gli atti, le procedure, le stipule e quanto necessario per gli scopi consortili. Per le obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziati risponderanno questi ultimi solidalmente con il fondo consortile. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale il consorzio potra', inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili, ivi compreso il rilascio di fideiussioni o di altre garanzie personali e reali sia a favore dei soci sia a favore e/o per conto di terzi, anche a titolo gratuito, purche' si tratti di operazioni per l'esercizio delle quali la societa' assolva a tutte le condizioni eventualmente richieste dalla normativa vigente, con tassativo divieto di compiere quelle attivita' per le quali le leggi prevedano speciali autorizzazioni o specifici requisiti. Esso potra' inoltre assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attivita' prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre societa' o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Per il raggiungimento degli scopi indicati il consorzio e' inoltre impegnato ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunita' contingenti - la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo. Il consorzio potra' svolgere per le persone giuridiche partecipate o consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attivita' per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia. Il consorzio potra' svolgere la propria attivita' anche nei confronti di terzi non soci. L'attivita' che il consorzio svolge nei riguardi dei consorziati e' gratuita non sussistendo alcun rapporto o prestazione produttiva di reddito. Il consorzio non ha scopi di lucro; eventuali utili saranno interamente utilizzati per attivita' promozionali dei consorziati mentre le perdite per le attivita' svolte dalle societa' consorziate saranno esclusivamente a loro carico prescindendo dalla quota consortile. Il consorzio non e' tenuto a redigere e presentare rendiconti, salvo l'obbligo per l'organo direttivo di redigere la situazione patrimoniale di cui all'art. 2615 bis del codice civile; esso terra' comunque al corrente i consorziati delle spese sostenute e di eventuali addebiti da praticare o praticati.
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