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1. Il consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1 del d. Lgs. 61/2010 ha lo scopo di: a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla dop/igp tutelata/e; b) espletare attivita' di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico - congiunturale della dop o igp, nonche' ogni altra attivita' finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine; c) collaborare, secondo le direttive impartite dal ministero, alla tutela e alla salvaguardia della dop o della igp da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresi' con le regioni e province autonome per lo svolgimento delle attivita' di competenza delle stesse; d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonche' azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome. 2. Il consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 4 del d. Lgs. 61/2010, oltre a svolgere le attivita' di cui alle precedenti lettere a), b), c) svolge le attivita' di cui alla precedente lettera d) nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo anche se non soci del consorzio. 3. Il consorzio inoltre svolge tutte le attivita' e i compiti attribuiti al consorzio, in quanto organizzazione interprofessionale, dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in particolare: - organizzare e coordinare le attivita' di tutte le categorie interessate alla produzione e alla valorizzazione dei prodotti recanti le denominazioni protette; - definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualita' del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonche' definire piani di miglioramento della qualita' del prodotto; - coordinare l'adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o piu' moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l'immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti, ivi compresa la richiesta dell'utilizzo del lotto in etichetta in luogo del contrassegno di cui all'art. 19 del dlgs 61/10 e successive modifiche; - compiere tutte le attivita' correlate alla applicazione della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, nonche' l'esercizio delle funzioni previste dal dlgs 61/10 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con le autorita' centrale e periferica di controllo, e con la regione umbria nonche' con tutti gli altri soggetti/enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e prodotti recanti la denominazione tutelata; - organizzare e gestire, secondo procedure e possibilita' consentite dal dlgs 61/10 e decreti applicativi, attivita' tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti le denominazione tutelata; - impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri consorzi, anche di altri settori, per le attivita' di vigilanza, prevalentemente nella fase del commercio; 4. Il consorzio puo' adottare per le sue iniziative un proprio marchio consortile ed eventualmente chiederne l'inserimento d nel disciplinare di produzione come logo della denominazione, se incaricato ai sensi all'art. 17 comma 4 del dlgs 61/10 e successive modifiche. 5. Il consorzio, qualora autorizzato ai sensi dell'art. 17 comma 4 del dlgs. 61/10 per la denominazione tutelata, esercita le funzioni e le attivita' di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della denominazione, anche se non aderenti al consorzio. I costi derivanti dalle attivita' di cui al comma 4 dell'art. 17 del d. Lgs. 61/2010 sono a carico di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori inseriti nel sistema di controllo, anche se non soci del consorzio , e sono ripartiti sulla base delle quantita' di prodotto a denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati. Il consorzio autorizzato ai sensi dello stesso art. 17 comma 4 puo' chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione al momento della immissione nel sistema di controllo, qualora previsto, , il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre, n. 201, secondo i criteri e le modalita' stabilite dal mipaaf.
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