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Il consorzio volontario per la tutela dei vini dei colli di parma, di seguito denominato consorzio, tutela i vini: a) d. O. C. Colli di parma, prodotti nei territori descritti dai disciplinari di produzione (sia quelli oggi vigenti che quelli che saranno emanati in futuro);b)i. G. T. Ricadenti nel territorio di competenza del consorzio e nelle zone contigue, sia di collina che di pianura, della provincia di parma. Lo scopo essenziale ed oggetto principale del consorzio consiste nel: 1) tutelare, valorizzare e curare gli interessi relativi alle denominazioni di origine dei vini sopra descritti, nonche': 2) svolgere tutte le attivita' ed i compiti attribuiti ai consorzi dalla legislatura comunitaria e nazionale in materia di vini i. G. T. E d. O. C. Di cui alla legge 164/92 e relativi regolamenti ed in particolare: a) collaborare alla vigilanza sull'applicazione della legge 164/92; b) ai fini del controllo dell'ottenimento e dell'espletamento dell'incarico di vigilanza, il consorzio dovra' attenersi ai disposti dell'art. 19 della legge 164/92 e dei relativi decreti delegati; c) organizzare e coordinare le attivita' delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione delle denominazioni, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione delle denominazioni stesse; d) praticare una specifica attivita' onde assicurare la corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione, nonche' tutelare le denominazioni dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, difendendo in ogni sede i legittimi interessi del consorzio; anche costituendosi parte civile; e) attuare tutte le misure per valorizzare direttamente e indirettamente le denominazioni, sotto il profilo tecnico e dell'immagine, anche attraverso la gestione di enoteche; f)collaborare con enti e soggetti aventi scopi affini per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione e al sostegno della produzione vitivinicola e dei prodotti tutelati. 3) il consorzio inoltre puo': a) proporre la disciplina regolamentare delle rispettive denominazioni dei vini; b) espletare funzioni consultive e operative nei riguardi degli organismi istituzionali comunitari, nazionali e loro uffici periferici, degli enti regionali, enti locali, camera di commercio i. A. A. In materia di gestione degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, di denunce di produzione delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui all'articolo 23 della legge 164 del 1992 e di quand'altro di competenza dei predetti enti in materia di vini a denominazione; c) curare la formazione e fornire assistenza tecnica nelle varie fasi interessate al settore vitivinicolo, compresa la fornitura di servizi generali relativi all'utilizzo delle denominazioni; d) istituire uffici per i rapporti con i terzi relativamente alle attivita' svolte in nome e per conto delle aziende associate; e) collaborare ad organismi rappresentativi di denominazioni a base sia piu' ampia che piu' ristretta, anche per utilizzare le loro strutture amministrative e tecniche; f) collaborare a consorzi di tutela di altre denominazioni ricadenti nello stesso territorio in tutto o in parte; al fine di meglio perseguire gli scopi suddetti il consorzio puo' inoltre richiedere: * di essere incaricato di collaborare alla vigilanza sull'applicazione della legge 164 del 1992 nei confronti dei propri associati; * l'autorizzazione ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 21 della legge 164 del 1992.
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