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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' prevalente senza fini di speculazione privata e nell'interesse generale della produzione agricola della provincia di viterbo ed in quello particolare dei soci si prefigge, in armonia con le finalita' previste dal c. C. E dalle leggi speciali sulla cooperazione e sui consorzi di cooperative, di promuovere ed espletare iniziative tendenti a realizzare il potenziamento delle attivita' agricole della provincia di viterbo ed in particolare quelle tendenti a promuovere trasformazioni fondiarie collettive, gestioni e servizi associati, migliorare, coordinare e tipicizzare la produzione, nonche' effettuare collettivamente processi della prima trasformazione, selezione e vendita dei prodotti agricoli. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: 1. Dare assistenza collettiva ed individuale ai soci a carattere tecnico, economico ed amministrativo in tutti i campi dell'attivita' agricola, compresa anche la gestione temporanea per conto delle aziende agricole: 2. Favorire le iniziative dei soci, persone fisiche o enti, tendenti al raggiungimento degli scopi di cui sopra, costituendo ed eventualmente gestendo servizi collettivi, cooperative e societa' di ricomposizione fondiaria, interessanti una pluralita' di aziende; 3. Eseguire servizi delegati dalla regione o da altri enti, operanti nei settori delle produzioni agricole, per la difesa fitosanitaria, per la tutela della tipicita' dei prodotti, per la gestione dei mercati e per gli interventi in calamita' economiche e produttive; 4. Favorire i processi di prima trasformazione e manipolazione dei prodotti agricoli, stimolando il miglioramento della qualita' e tipicita' dei prodotti stessi per renderli idonei a soddisfare le esigenze di mercato, approntando e ponendo a disposizione delle cooperative socie e per i vari settori della produzione agricola, i mezzi tecnici e gli impianti necessari, nonche' concedere garanzie e fidejussioni, compiendo ogni accorgimento tecnico, azione commerciale, industriale o sociale che in qualsiasi modo possa tornare a beneficio dell'economia agricola della provincia; 5. Favorire processi di valorizzazione delle produzioni agroalimentari mediante la partecipazione a fiere e mostre, compresa la commercializzazione degli stessi prodotti. Il consorzio, per realizzare quanto sopra, avra' facolta' di acquistare o costruire gli immobili necessari, i relativi macchinari, impianti ed attrezzature, nonche' procedere all'adempimento dei compiti stessi anche mediante accordi o delegazioni di date mansioni esecutive ad altri enti e cooperative che svolgano attivita' similari ed integratrici ed, anche, associarsi od associare a se gli enti stessi per il raggiungimento degli scopi comuni. Il consorzio provvedera' direttamente con le quote di partecipazione sottoscritte, con gli eventuali contributi della comunita', dello stato e della regione ed anche mediante anticipazioni bancarie a costituire gli impianti, le attrezzature ed i macchinari necessari. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. Per l'attuazione degli scopi previsti dall'art. 3 dello statuto il consorzio potra' avvalersi delle cooperative costituite tra i soci, nonche' delle cooperative ed altri organismi aderenti. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
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