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L'attivita' della societa' cooperativa, senza alcuna finalita' speculativa ma seguendo i principi della mutualita' e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, da svolgere nei limiti consentiti dalla vigente normativa, si propone di programmare ed agevolare il lavoro dei soci. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa ha come oggetto: a) organizzazione aziendale, problematiche del personale compresa la formazione professionale e la ricerca e selezione del personale; b) marketing e sviluppo, pubbliche relazioni, studi di promozione pubblicitaria, organizzazione di corsi e convegni, studi di mercato e sondaggi di opinione, problematiche della logistica e della distribuzione, problematiche dell'import-export; c) programmazione e pianificazione aziendale, finanza aziendale, controllo di gestione, controllo di magazzino, consulenza amministrativo - gestionale; d) problematiche del bilancio, consulenza contabile, consulenza tributaria, consulenza giuridica, consulenza societaria, consulenza economico-finanziaria; e) consulenza ambientale, tecnica e amministrativa; f) consulenza in materia di sicurezza sul lavoro; g) consulenza in materia informatica; h) controllo di qualita' e certificazione di prodotti. Tali attivita' potranno essere prestate a favore di persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private. La societa' per il raggiungimento degli scopi sociali potra' compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie che riterra' opportune. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra' inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. La cooperativa, al fine di rendere piu' efficace la propria azione, con deliberazione dell'assemblea dei soci, potra' consociarsi ad altre cooperative e/o aderire a consorzi di cooperative. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
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