Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Art. 4 (oggetto sociale) considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto esclusivo l'esercizio di attivita' agricola di cui all'art. 2135 c. C: a) l'organizzazione e la prestazione di servizi di consulenze, sia in forma di consulenza individuale sia in forma di consulenza di gruppo nei seguenti campi: amministrazione aziendale, zootecnia, attivita' lattiero-casearia, coltivazione, colture speciali, edilizia e tecnologia agraria, digitalizzazione e, se necessario, altri settori; b) l'organizzazione e l'esecuzione di eventi di formazione (lezioni, corsi, ecc. ); c) l'organizzazione di esposizioni, viaggi di studio e conferenze; d) la pubblicazione di materiale informativo; e) l'organizzazione e la prestazione di servizi specifici in conformita' ai fini statutari; f) l'erogazione di attivita' formative nel campo della formazione continua in sanita' ecm. Al fine di raggiungere l'oggetto sociale la cooperativa puo', sempre nell'esercizio delle attivita' agricole, compiere i seguenti atti: a) la rappresentanza e la promozione degli interessi comuni nonche' la realizzazione di istituzioni o l'adesione ad istituzioni idonee al miglioramento delle condizioni economiche dei soci e la partecipazione alle stesse; b) la partecipazione ad associazioni di cooperative, nonche' ad enti e societa' direttamente o indirettamente miranti ad assistere o promuovere la cooperativa o a rafforzare o consolidare la stessa dal punto di vista aziendale , organizzativo, economico e finanziario; c) la cooperazione con altre persone giuridiche o organizzazioni nell'ambito dell'agricoltura, anche sotto forma di partecipazione sociale, allo scopo dell'immagazzinamento, della lavorazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli; d) l'acquisto in qualsiasi forma, la costruzione, l'affitto di stabilimenti, impianti ed attrezzature atti al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.
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