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La societa' ha per oggetto la consulenza, assistenza e gestione in materia di lavoro (quale prevista dalla legge n. 12/1979 e ss. Mm. Ii. ), la consulenza assistenza e la gestione in materia fiscale amministrativa e societaria quale prevista dal d. Lgs. N. 139/2005 e ss. Mm. Ii nonche' tutte le altre attivita' accessorie alle precedenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la selezione e formazione del personale, la consulenza in materia di sicurezza, antiriciclaggio et simila. Possono partecipare alla societa' soci esercenti professioni non protette, ossia non organizzate in ordini o collegi, sia per finalita' di investimento sia in qualita' di soci per prestazioni tecniche che potranno essere rese nei limiti della strumentalita' ed accessorieta' rispetto all'attivita' professionale oggetto della societa'. In tale ultimo caso, ed in conformita' al comma 4, lett. B), dell'art. 10 della legge n. 183/2011, il numero di soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere sempre tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa' e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale e' iscritta la societa' dovra' procedere alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. Nell'esercizio dell'attivita' la societa' dovra' garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, procedendo nel rispetto del decreto 8 febbraio 2013, n. 13. Nell'esecuzione di ciascun incarico la societa' potra' avvalersi della collaborazione di ausiliari che agiranno sotto la direzione e responsabilita' dei soci professionisti cui l'incarico e' attribuito ed in caso di particolari attivita', ove ricorrano sopravvenute esigenze non prevedibili, potra' far ricorso a sostituti, nel rispetto degli obblighi di formazione previsti dalla normativa vigente in materia. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la societa' potra' assumere interessenze e partecipazioni in altre societa', nei limiti di cui all'art. 2361 c. C. , purche' cio' non determini fattispecie di incompatibilita' con l'esercizio delle professioni indicate nel primo comma del presente articolo, nonche' compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale purche' nei limiti della strumentalita' alle attivita' professionali, e con espressa esclusione di attivita' intrinsecamente commerciali, nonche' delle operazioni inerenti la raccolta del risparmio, di quelle previste dall'art. 106 del d. Lgs. N. 385/93 ed infine di tutte le altre operazioni che risultino vietate dalla presente e futura legislazione.
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