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La societa' consortile cooperativa si ispira ai principi della mutualita', della solidarieta' sociale, del rispetto della persona, principi che sono alla base della cooperazione mondiale ed in rapporto ad essi agisce. La societa' consortile cooperativa opera senza fine di lucro con strumenti imprenditoriali per l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini; incrementa le capacita' di rispondere ai bisogni dei territori e di promuovere processi di inclusione sociale, creazione di capitale sociale, distribuzione piu' equa delle opportunita'. La societa' consortile cooperativa e' luogo di condivisione, scambio e confronto tra soggetti che hanno scelto di svolgere una parte significativa della propria azione di impresa in modo integrato con altri soggetti di imprenditorialita' sociale. Principi costitutivi della societa' consortile cooperativa sono: - la ricerca e la promozione di innovazione imprenditoriale e organizzativa l'integrazione delle risorse umane, economiche e di know how dei soci per meglio rispondere ai bisogni dei territori e agli interessi della collettivita'; la creazione e il consolidamento dei legami fiduciari e del capitale sociale sia tra i soci che nella collettivita'; - i processi di qualita'. La societa' consortile cooperativa si riconosce come parte del movimento cooperativo e opera attivamente per definirne gli orientamenti, etici, strategici e organizzativi. La societa' consortile cooperativa puo' operare anche con terzi. La societa' consortile cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi su scala locale, nazionale e internazionale; persegue un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali. Considerata l'attivita' mutualistica della societa' consortile cooperativa, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, la stessa societa' consortile cooperativa ha come oggetto le seguenti attivita': * accedere al mercato del trasporto merci e cose per conto terzi, in forma associata, anche immatricolando, sulle singole imprese consociate, veicoli di massa complessiva e classe non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente; * esercitare l'autotrasporto anche o esclusivamente con veicoli in disponibilita' delle imprese socie o consorziate, anche per conto terzi; * partecipare a gare, licitazioni e trattative indette da enti pubblici e/o privati, nazionali ed esteri, allo scopo di acquisire occasioni di lavoro da ripartire fra le imprese consorziate; * assumere ed eseguire tutte le attivita' preliminari, complementari o collegate alo' trasporto quali: escavazione, preparazione, sistemazione e carico di materiali da trasportare; * promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i costi che le imprese consorziate sostengano nello svolgimento della loro attivita' provvedendo all'uopo, ad acquisti di beni ed attrezzature in genere necessarie alle imprese consorziate; * istituire e gestire officine, impianti, laboratori, depositi, magazzini necessari per l'espletamento dell'attivita' consortile e di quella delle imprese consorziate; * svolgere attivita' di spedizioniere; * assunzione di lavori di facchinaggio manuale e meccanizzato per enti pubblici, statali, parastatali, locale ed anche per aziende private o per privati; * organizzazione dei servizi di logistica e movimentazione di depositi a custodia, nonche' servizi di logistica e movimentazione di merci e cose per conto terzi; * trasporti di rifiuti di tutti i generi pericolosi e non pericolosi e materie riciclabili per conto terzi; * attivare servizi utili alle imprese associate, quali ad esempio l'elaborazione dati contabili. Le attivita' sopra descritte potranno essere esercitate soltanto previo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge, ove richieste. La societa' consortile cooperativa, sempre per il perseguimento del proprio oggetto, potra' inoltre compiere tutte le attivita' e le operazioni finanziarie che siano consentite dalla normativa vigente. Per l'espletamento delle attivita' rientranti nel proprio oggetto, la societa' consortile cooperativa si avvale delle strutture sia dei consorziati sia di terzi. La societa' consortile cooperativa puo' predisporre marchi e denominazioni specifiche con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; sotto l'osservanza delle norme in materia tali marchi e denominazioni possono essere concesse in utilizzo, anche dietro corrispettivo, a terzi, preferibilmente cooperative od a consorzi tra cooperative aventi attivita' affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo. La societa' consortile cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e industriale necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonche' tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative; - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potra' inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della societa' consortile cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni; - ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia.
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