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(scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' di cui all'art. 45 della costituzione della repubblica italiana; essa svolge pertanto la propria funzione senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la promozione dell'opera di inserimento, nel contesto lavorativo, di soggetti in qualsiasi modo considerabili "svantaggiati" in senso sociale, cosi' come indicati dal disposto dell'art. 4 della stessa legge 381 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni, considerando tutte le altre norme di legge in merito alle tipologie di soci svantaggiati. L'azione mutualistica della cooperativa si estende, pertanto, a soggetti che provengano da situazioni di disagio sociale, tale da far insorgere una qualsivoglia difficolta' di contatto con gli ambienti lavorativi ed il contesto sociale in generale. L'opera della cooperativa si concentra in particolare, e senza che cio' costituisca un limite di esercizio futuro nei confronti di soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 4 comma 1 della legge 381/91, a soggetti che si trovino o che si siano trovati coinvolti in problematiche previste dalla norma. L'attivita' di assistenza dovra' avere, come sostanziale obiettivo, lo svolgimento di attivita' lavorativa presso la cooperativa, e dovra' essere rivolta a favorire il maggior contatto tra i soggetti svantaggiati ed il contesto sociale in cui operano e vivono, nonche' la valorizzazione delle capacita' professionali e creative di chiunque operi, attraverso adeguati programmi di sviluppo imprenditoriale ed idonei percorsi formativi. La cooperativa pertanto si costituisce nelle forme e nei modi indicati dalla legge 381 dell'8 novembre 1991 e successive modifiche ed integrazioni, "disciplina delle cooperative sociali", con riferimento all'art. 1 lettera "b" laddove disciplina le cooperative che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attivita' diverse non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettivita', deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunita', dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. Nello svolgimento dell'attivita' produttiva la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' operare anche con terzi. (oggetto sociale) la cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto: - gestione di case per ferie, alberghi, altre strutture turistico ricettive e/o con carattere animativo e finalizzate al miglioramento delle qualita' della vita, iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale, in proprieta' o in affitto; - gestione di locali ed esercizi pubblici, strutture turistiche ed extraturistiche, attivita' di pulizia e di commercio, all'ingrosso e al dettaglio, con le relative autorizzazioni ed iscrizioni ad albi; - attivita' legate al recupero e differenziazione dei rifiuti, di riciclo, con le relative autorizzazioni ed iscrizioni ad albi; - attivita' inerenti ai trasporti, facchinaggio, archiviazione, manutenzioni edili e servizi tecnici collegati alle imprese e alle persone, giardinaggio, laboratori di produzione e/o assemblaggio artigianale o industriale; - attivita' agricole, di conservazione e di trasformazione, di prodotti propri e/o acquistati, agriturismo; - attivita' di sensibilizzazione e di animazione delle comunita' locali entro cui opera al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa, ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potra' altresi' emettere strumenti finanziari secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.
Parole chiaveCoompany 2 - Società Cooperativa Sociale opera prevalentemente nel macrosettore Servizi alle famiglie, con specializzazione in Strutture ricettive extra-alberghiere. Secondo la classificazione ATECO, il codice 55.20.51 indica: Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence.
Coompany 2 - Società Cooperativa Sociale è anche conosciuta con i nomi: "COOMPANY 2", "SOCIETA COOMPANY 2", "COOPERATIVA COOMPANY 2", "SOCIETA COOPERATIVA COOMPANY 2" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COOMPANY 2".
Coompany 2 - Società Cooperativa Sociale rientra nella classificazione "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale ammonta a 2.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.