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L'attivita' della societa' cooperativa, senza alcuna finalita' speculativa ma seguendo i principi della mutualita' e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, da svolgersi nei limiti consentiti dalla vigente normativa, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorita' competenti nonche' previa iscrizione in appositi albi, ha per oggetto: a) associare e raggruppare in cooperativa coloro che intendono provvedersi di alloggio, in conformita' alle disposizioni legislative in materia di edilizia abitativa ed alle norme urbanistiche generali e locali. In particolare, scopo della cooperativa e' quello di fornire alloggi ai soci nell'ambito dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962 n. 167 ed eventuali altre leggi in materia; la cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Essa puo' aderire alla associazione nazionale di categoria, e, su deliberazione del consiglio di amministrazione, potra' aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche; b) utilizzare in diritto di superficie o mediante acquisto in piena proprieta', anche per mezzo di permute o assegnazioni gratuite, aree di proprieta' di pubbliche amministrazioni od altri enti, societa' o privati, al fine di costruire fabbricati aventi le caratteristiche stabilite dalla legislazione vigente in materia di edilizia abitativa con particolare attenzione alle norme ed alle esigenze espresse che regolamentano l'edilizia economica popolare; c) compiere tutte le operazioni immobiliari necessarie, utili e/o opportune per un compiuto raggiungimento degli obbiettivi espressi al punto b); d) compiere tutte le operazioni finanziarie necessarie, utili e/o opportune e nei limiti di legge, per il proprio funzionamento comprese le aperture di conti correnti, l'emissione di cambiali e l'assunzione di mutui ipotecari ed i ricorso al credito ordinario; e) riservarsi la facolta' di ricevere finanziamenti da parte dei soci per raggiungere le finalita' sociali; f) di promuovere la mutualita' tra i soci; g) di promuovere e svolgere nei locali della cooperativa e altrove, iniziative di carattere sociale, culturale e sportive in particolare partecipando in accordo con gli enti a cio' preposti alla gestione di servizi sociali - ollettivi; h) auto-gestire i servizi comuni all'amministrazione degli stabili, assumendo direttamente e/o indirettamente il compito di stazione appaltante. La cooperativa potra' anche acquisire in proprieta' o altro diritto reale oppure in concessione edifici da risanare ed adeguare opportunamente anche se da demolire e ricostruire purche' in conformita' alle normative urbanistiche vigenti. La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita' , disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle normative specifiche di tempo in tempo vigenti. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. Sono escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del d. Lgs. 385/1993, quelle riservate alle societ di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e quant'altro disciplinato dal d. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415, le attivita' di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108 nonche' l'attivita' delle imprese di investimento di cui all'art. 18 del d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La cooperativa, con deliberazione del consiglio di amministrazione, potra' assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese cooperative, in societa' per azioni, in societa' a responsabilita' limitata, dare adesioni ad altri enti ed organismi economici, anche con scopi consortili e fidejussori ed anche se a responsabilita' illimitata, e diretti a consolidare il movimento cooperativo, di consorziarsi, anche senza creazione di uffici con attivita' esterna, partecipare,anche con oblazioni a tutte le iniziative idonee a diffondere o rafforzare con l'esempio, nei rapporti tra i soci ed in quelli fra essi ed altri residenti i principi di mutuo soccorso e dei legami di solidarieta' . L'assunzione di partecipazioni comunque attivita' strumentale e mai prevalente. La cooperativa potra' alienare beni anche a non soci pur nel rispetto dei limit i di legge richiesti per conservare i requisiti di cooperativa a mutualita' prevalente. La cooperativa potra' altresi' contrarre mutui fondiari con banche ed istituti di credito speciale, dando garanzia ipotecaria sugli immobili di proprieta' della societa' , concedere avalli, fideiussioni ed altre garanzie reali a favore di terzi, purche' nell'interesse della societa' . Essa potra' inoltre concedere l'accensione di ipoteche su aree o fabbricati di proprieta' della cooperativa, a favore degli istituti mutuanti e nell'interesse dei singoli soci prenotatari di alloggi quando essi siano titolari di mutui individuali in qualunque modo reperiti. E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, alla societa' cooperativa di: a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto la capitale effettivamente versato; b) remunerare gli strumenti finanziari, se previsti, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.
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