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La cooperariva e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. Essa si propone lo scopo di favorire, promuovere, agevolare e sviluppare l'ativita' d'impresa dei soci, di contribuire al contenimento dei costi di gestione delle loro aziende ed alla piu' efficiente organizzazione di queste. Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico attraverso la conduzione dei terreni e la gestione degli impianti e degli allevamenti della cooperativa. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa e i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all'art. 2516 c. C. , dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. In considerazione di quanto sopra, lo statuto assume valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare. La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla cooperativa e dall'associazione di rappresentanza alla quale potra' aderire, nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni. La cooperativa puo' svolgere solo ed esclusivamente l'esercizio dell'attivita' agricola cosi' come previsto dall'art. 2135 del codoce covile. Nello specifico la cooperativa potra' svolgere le attivita' di seguito riportate. Essa puo svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Nello svolgimento della propria attivita', la cooperativa si avvale prevalentemente degli apporti di beni da parte dei propri soci. La cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attivita': a) lavorare, trasformare e vendere prevelentemente prodotti lavorati e/o conferiti dai propri soci; b) acquistare, costruire, gestire, sul territorio nazionale e all'estero, stabilimenti, impianti, magazzini, depositi, filiali e succursali per la produzione, eventuale trasformazione, vendita prevalentemente dei propri prodotti e di quelli dei soci; c) gestire attivita' agri-turistiche; d) prendere in affitto stabilimenti di produzione, depositi, magazzini ed impianti; vendere e cedere a noleggio, in locazione, in affitto o in comodato macchine, fabbricati, mobili ed immobili; e) promuovere studi e ricerche, gestendo campi e stazioni sperimentali nell'interesse dell'agricoltura in generale e in particolare delle produzioni zootecniche locali, partecipando ad iniziative tese al mioglioramento della produzione e della capacita' professionale dei produttori; f) partecipare e favorire la costituzione di fondazioni, enti morali, associazioni e societa', di diversa natura e specie, senza fini di lucro, tesi alla divulgazione ed allo studio della zootecnica in generale e del mondo contadino; g) sviluppare tutte le attivita' affini e connesse a quelle dei punti precedenti o che possano comunque giovare all'impresa sociale nonche' ai soci e al miglioramento delle loro produzioni. H) attivita' di tutela, manutenzione, gestione e salvagurdia dell'ambiente e del patrimonio boschivo e dei pascoli. I) promuovere l'agricoltura biologica e le produzioni caratteristiche locali anche tramite l'adesione a disciplinari e protocolli di produzione. Inoltre, la cooperativa potra' svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attivita' connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione dello scopo sociale e comunque sia direttamente che indirettamente attineti ai medesimi; pertanto, essa potra', fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa: assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre societa', consorzi, enti, associazioni o organizzazioni di prodotto che svolgano attivita' analoghe, accessorie o complementari all'attivita' sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operativita' nei confronti del pubblico, nonche' partecipare sia come capo - gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545-septies c. C. ; concede avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e societa', cui la cooperativa aderisce. Infine, la cooperativa puo' effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 d. Lgs. N. 385/93 ("testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalita' di esercizio di tale attivita' saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordianria dei soci. Pertanto, e' vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge. La cooperativa potra' emettere gli strumenti finanziari previsti dal titolo iv dello statuto.
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