Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio e la disciplina della mutualita', nonche' dalle norme vigenti in materia di edilizia popolare ed economica, senza alcuna finalita' speculativa, secondo la prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli artt. 2512 e seguenti c. C. . La cooperativa si propone di: - provvedere, con o senza contributi statali, con mutui da ottenersi a norma delle vigenti disposizioni di legge, con operazioni da compiersi presso istituti o enti finanziari e di credito pubblico e privati, all'acquisizione o alla richiesta di concessioni di suoli edificatori, alla costruzione o all'acquisto di case per civili abitazioni non di lusso, da assegnare ai soci in proprieta'. Potra' anche tenere l'amministrazione dei condomini degli stabili sociali. La cooperativa potra' compiere, non come attivita' prevalente, ma per un miglior conseguimento dell'oggetto sociale, ogni e qualsiasi operazione industriale, mobiliare ed immobiliare e finanziaria necessaria alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La societa' puo' svolgere la propria attivita' anche con i terzi. La societa' potra' aderire a gruppi cooperativi paritetici e a consorzi di cooperative edilizie, nonche' a quelli indicati negli articoli 2602 e seguenti c. C. Ed a associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e, ove ne ricorrano i presupposti, ottenere l'iscrizione nell'apposito albo delle societa' cooperative a mutualita' prevalente.
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