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. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto la realizzazione di immobili in ogni sua forma, nell'ambito sia dell'edilizia convenzionata che dell'edilizia non convenzionata, al fine di consentire ai soci di acquisire o utilizzare in qualunque forma unita' immobiliari di ogni genere a un costo vantaggioso rispetto a quello di mercato in coerenza con gli ideali di rigenerazione urbana perseguiti dalla cooperativa. A tale scopo l'attivita' della cooperativa (la quale, a tal fine, puo' avvalersi di tutte le agevolazioni e disposizioni in materia di edilizia economica e popolare, e convenzionata e da bandi regionali e nazionali per il finanziamento delle costruzioni) si esplica nello svolgimento delle seguenti attivita': a) l'acquisizione, la costruzione, la ricostruzione e la ristrutturazione di immobili da adibirsi ad uso abitativo o da adibirsi ad uso diverso da quello di abitazione, da assegnare ai soci in proprieta', in godimento o in locazione, anche con patto di futura cessione, fatta salva la possibilita', in caso di necessita' e in via eccezionale e sempre per raggiungere l'oggetto sociale, di assegnare ai propri soci, in luogo della costruzione gia' ultimata, il terreno acquistato per la costruzione o parte di esso o la casa in corso di costruzione; b) la costruzione, su aree pubbliche o private, la ricostruzione e la ristrutturazione di box singoli e multipli, anche interrati, e di spazi da adibire a parcheggi, da assegnare ai soci in proprieta', in godimento o in locazione, anche con patto di futura cessione; c) l'acquisizione, diretta o indiretta, anche in diritto di superficie o a mezzo permuta, di ogni tipologia di bene immobile, per la costruzione, la ricostruzione, la ristrutturazione, il completamento e la gestione di case di abitazione e porzioni immobiliari anche con altra destinazione, da assegnare ai soci in proprieta', in godimento o in locazione, anche con patto di futura cessione; d) la costruzione, specialmente ai piani terreno, seminterrato o interrato di locali destinati ad uso diverso, da assegnare anche a non soci, qualora non ostino divieti di legge; e) l'adesione a consorzi di edificazione di immobili al fine di consentire ai propri soci d'acquisire le unita' immobiliari direttamente dai consorzi stessi; f) la prestazione di garanzie a favore dei soci, per il conseguimento, da parte di questi ultimi, di finanziamenti diretti alla realizzazione delle costruzioni; g) la stipula di accordi, convenzioni e qualsiasi altro atto che sia ritenuto utile o necessario, anche con consorzi, altre cooperative e imprese, al fine di favorire l'acquisizione di abitazioni da parte dei soci; h) l'organizzazione di ogni iniziativa utile a promuovere e diffondere sul territorio un'idea di rigenerazione urbana che porti alla realizzazione di interventi edilizi idonei a generare valore per la comunita' e coinvolgimento dei cittadini nella gestione dei beni comuni. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalla normativa applicabile, la cooperativa puo' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La cooperativa puo' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative. La cooperativa puo', inoltre, emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari e assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'art. 2529 c. C. Alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, puo' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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