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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo: di contribuire al miglioramento morale, economico e sociale dei propri soci promuovendo, mediante apposite iniziative, l'incremento della produzione agricola, la lavorazione, trasformazione e vendita in comune del prodotto conferito e lavorato e/o trasformato al fine di trarne maggiori vantaggi economici; di mirare al perfezionamento della produzione agricola dei soci ed all incremento delle loro economie; di concentrare e rafforzare l'offerta del prodotto conferito dai soci e trasformato dalla cooperativa; di promuovere lo sviluppo ed il progresso tecnico dell agricoltura e, pertanto, provvedere a costruire un valida organizzazione che curi la coltivazione, la raccolta, la trasformazione, la conservazione e la vendita del prodotto dei soci dalle operazioni di campagna ai magazzini di lavorazione, trasformazione, conservazione ed alienazione del prodotto trasformato; di gestire i servizi connessi al conseguimento dell oggetto sociale di seguito indicato come anche di fornire ai propri soci i prodotti necessari per il buon andamento della coltivazione, difesa, tutela e valorizzazione della produzione agricola in generale ed, in particolare, di quella degli associati. La cooperativa puo' operare anche con i terzi. Considerata l'attivita' mutualistica della societa' cooperativa cosi' come definita nell articolo precedente nonche' i requisiti e gli interessi dei soci cosi' come piu' volte determinati ed in coerenza con lo scopo mutualistico, la cooperativa ha come oggetto esclusivo l'attivita' agricola di cui all art. 2135 del c. C. Cioe' la coltivazione del fondo; la silvicoltura; l allevamento del bestiame; l'esercizio di attivita' connesse alle precedenti. La cooperativa si propone di svolgere le seguenti attivita': a) la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l allevamento del bestiame, attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine; b) la raccolta, il trasporto, la lavorazione, la trasformazione delle olive conferite dai soci ed, eventualmente, di tutti gli altri prodotti agricoli di proprieta' dei soci, avvalendosi a tale scopo di adeguati impianti (propri o in locazione); eventuale acquisto e distribuzione ai soci di fertilizzanti, anticrittogamici, ecc. Per il migliore rendimento del prodotto; c) la conservazione, il collocamento in comune e la utilizzazione dei prodotti e sottoprodotti ottenuti dalle lavorazioni sociali; d) l acquisto, la costruzione e la gestione di impianti per la lavorazione, trasformazione, conservazione, ed alienazione dei prodotti e sottoprodotti conferiti dai soci nonche' di impianti e di attrezzature per servizi ausiliari; e) l'informazione e l'assistenza occorrenti per la utilizzazione delle tecniche colturali idonee ad ottenere la omogeneita' delle produzioni e loro qualita', intesa nel significato di livello qualitativo attribuitole nel mercato europeo ed internazionale, assicurando ai soci mezzi tecnici appropriati per la coltivazione e commercializzazione dei prodotti e fornendo ad essi beni e servizi utili alla conduzione dei loro terreni (fornitura dei concimi, anticrittogamici, antiparassitari, semi, piante ed attrezzi agricoli, la lotta con qualsiasi mezzo ai parassiti delle piante coltivate); l'attivita' diretta alla fornitura di beni e servizi si estrinseca anche mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell azienda normalmente impiegate nell attivita' agricola esercitata, comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale nonche' le attivita' di agriturismo. F) le attivita' agricole connesse di cui al terzo comma dell articolo 2135 c. C. Ed inerenti le produzioni di: - energia elettrica e calorica derivante da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche; - carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo; - prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo. Al riguardo si precisa che: - per fonti rinnovabili agroforestali : s intendono le biomasse, ovvero, la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall agricoltura (comprendente sostanze vegetali ed animali) e dalla silvicoltura (es. Biomasse legnose che si ottengono da legna da ardere, cippato di origine agroforestale, o pellet derivante dalla segatura di legno) (cfr. Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, articolo 1, lettera a); - per fonti fotovoltaiche : si intendono i moduli o pannelli fotovoltaici, in grado di convertire l energia solare in energia elettrica; - per carburanti derivanti da produzioni vegetali : si intendono prodotti quali il bioetanolo (etanolo ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come carburante); il biodiesel (etere metilico ricavato da un olio vegetale o animale, destinato ad essere usato come carburante); il biogas carburante ed altri carburanti simili (cfr. Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 allegato i, articolo 2, comma 2); - per prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli : si intendono prodotti quali biopolimeri, bioplastiche, ecc. Che si ottengono per esempio da amido e miscele di amido, ecc. (prodotti della c. D. Chimica verde); g) la distribuzione tra i soci del ricavato delle vendite dedotte le spese e gli oneri, quale corrispettivo dei prodotti conferiti alla cooperativa in ragione della loro qualita', quantita', resa e caratteristiche organolettiche; h) compiere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie, contrarre mutui, concedere ipoteche, consentire finanziamenti da parte dei soci effettuati per il raggiungimento degli scopi sociali, (art. 13 d. P. R. 29. 9. 73 n. 601 modif. Dall art. 10 della legge n. 59/92); fare direttamente o indirettamente, quale ente intermediario, operazioni di credito agrario con istituti a cio' autorizzati; i) aderire ad istituzioni o enti allo scopo di beneficiare di tutte le agevolazioni vigenti e di quelle che potranno essere emanate; aderire eventualmente ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo osservando le direttive e le iniziative in relazione allo sviluppo della cooperazione; l) organizzare servizi di assistenza tecnica di interesse comune per la conduzione delle aziende dei soci, ivi compresi impianti di irrigazione, e promuovere il perfezionamento della tecnica agraria e della organizzazione aziendale ai fini dell incremento della produzione, curare la istruzione professionale dei soci e dei loro familiari mediante l'insegnamento tecnico, la sperimentazione e promuovere con tutti i mezzi possibili il benessere morale e materiale dei soci, promuovendo ed attuando iniziative di carattere educativo, culturale, ricreativo, agrituristico e mutualistico; m) provvedere all acquisto, all impianto ed alla gestione di attrezzature per la difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e dell ambiente (gelate, alluvioni, grandinate, ecc. ), avvalendosi al riguardo di eventuali contributi dello stato; n) la promozione e la gestione di qualunque altra attivita' di interesse comune che giovi al miglioramento sociale ed economico dei propri soci ed allo sviluppo della cooperazione; o) l'esercizio del credito ai propri soci sia in ordine alle esigenze inerenti alla conduzione dei loro terreni che alle anticipazioni sui prodotti conferiti. La cooperativa in conformita' alle norme comunitarie europee e nazionali che disciplinano l organizzazione in comune dei prodotti agricoli, potra' esplicare attivita' di ammasso volontario e stoccaggio degli oli di oliva, assumendo, a tal fine, e per conto dei componenti organismi di intervento, i servizi connessi ai compiti esecutivi per l attuazione degli interventi di mercato in cointeressenze con altri organismi. La cooperativa potra', inoltre, compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere titoli di debito ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' dell eventuale svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall assemblea sociale. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell art. 2545-septies c. C. La cooperativa potra', inoltre, compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e la adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. Tale attivita' verra' svolta secondo principi di mutualita' prevalente cosi' come definiti dall'art. 2512 c. C. , potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci. La societa' cooperativa deve intendersi a mutualita' prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato. L'organo amministrativo e l'organo di controllo se nominato, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa, evidenziando i parametri determinati dall'art. 2513 c. C. . La societa', in ragione della dichiarata qualita' di cooperativa a mutualita' prevalente, che intende mantenere: a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale effettivamente versato; b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; e) non potra' distribuire riserve tra i soci cooperatori, ne' durante la vita della cooperativa, ne' successivamente al suo scioglimento; d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della societa', ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento.
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