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Art. 4 (oggetto) la cooperativa disciplinata dai principi di mutualit , con esclusione di ogni fine speculativo. La cooperativa si propone di promuovere la concentrazione dell'offerta dei prodotti dei soci sul mercato e la regolazione del prezzo relativo, a vantaggio del produttore socio e si propone di migliorare la qualit del prodotto dei soci. La societ esercita, secondo principi di mutualit prevalente e con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, le seguenti attivit : ricevere il conferimento dei prodotti agricoli dei soci, da utilizzare per le lavorazioni occorrenti per la loro commercializzazione; condurre e gestire i terreni e le relative strutture aziendali conferiti dai soci, adottando criteri moderni di coltivazione e di razionale allevamento del bestiame, sia da latte che da carne, delle specie bovine, ovine, caprine, ed altri allevamenti zootecnici delle specie suine, equine, avicunicole ed ittiche di montagna; realizzare nei terreni in godimento ed in affidamento tutti quegli interventi trasformatori e tutte le strutture necessarie, contribuendo al progresso tecnico-sociale della zona rurale, utilizzando le provvidenze contributive e creditizie comunitarie, nazionali e regionali vigenti e future; acquistare, anche ricorrendo ad agevolazioni finanziarie previste dalle leggi, bestiame bovino, ovino, suino, caprino, equino, avicunicolo, da allevare in forma associata; gestire i macchinari conferiti dai soci, noleggiare ed acquistare macchine ed attrezzature di ogni tipo, necessarie per l'esecuzione dei lavori aziendali di miglioramento e di coltivazione e per gli allevamenti zootecnici, ricorrendo anche alle agevolazioni finanziarie previste per le cooperative agricole; acquistare, prendere in affitto, richiedere in assegnazione terreni per ampliare, accorpare e ristrutturare l'azienda agricola cooperativa, avvalendosi anche delle disposizioni delle leggi sul recupero delle terre incolte od insufficientemente coltivate; realizzare sui terreni dei soci e su quelli acquistati o locati, opere di trasformazione e miglioramento, avvalendosi delle disposizioni delle leggi comunitarie, nazionali e regionali riguardanti l'agricoltura, l'irrigazione, la zootecnia, le sistemazioni e le manutenzioni boschive ed il recupero dei castagneti da frutto, la valorizzazione dei terreni collinari e montani; acquistare, costruire strutture aziendali necessarie alla gestione dei terreni ed alle attivit di allevamento quali stalle, fienili, silos, ovili, porcilaie, magazzini e simili, usufruendo anche di apposite disposizioni finanziarie per la zootecnia (legge regionale toscana 4 agosto 1977 n. 45 ed eventuali successive); gestire in forma associata i pascoli necessari all'attivit di allevamento della cooperativa, anche utilizzando terreni del demanio regionale affidati in gestione alla comunit montana; raccogliere, trasformare, manipolare, stagionare, commercializzare, vendere eventualmente anche al minuto i prodotti dell'agricoltura e della zootecnia; provvedere all'acquisto collettivo dei mezzi di produzione per l'azienda agricola e zootecnica; realizzare e gestire vivai forestali, campi dimostrativi e sperimentali, anche e per conto ed in collaborazione con enti pubblici; assumere lavori di bonifica idraulica e forestale, lavori agricoli di trasformazione, dissodamento e viabilit rurale, principalmente per realizzare opere finanziate da enti locali, comunit montane ed altri enti su terreni, od al servizio di terreni, gestiti dalla cooperativa. Per consentire una migliore utilizzazione delle macchine e della mano d'opera a disposizione della societ cooperativa la stessa cooperativa pu eseguire lavori per conto terzi e cos per conto di aziende agricole e forestali, enti pubblici e privati e privati cittadini anche se non titolari di aziende agricole; accedere anche a mutui e finanziamenti agrari tramite istituti a ci autorizzati, finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali; promuovere l'autofinanziamento della societ , stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, con possibilit di raccogliere prestiti da essi, esclusivamente ai fini del raggiungimento degli scopi sociali; essere disponibili alla collaborazione con enti ed istituti di ricerca per l'applicazione di studi sullo sviluppo delle produzioni zootecniche, del miglioramento genetico delle razze, della foraggicoltura, tecniche dell'affienagione e dell'essicazione od insilaggio, difesa del suolo, applicazione di nuove fonti di energia, produzione di piante officinali e di frutticultura di montagna, recupero dei castagneti da frutto e valorizzazione dei prodotti del castagno, del bosco e del sottobosco; adattare, riadattare, costruire, ampliare strutture ricettive idonee a consentire contratti periodici stagionali, fra l'ambiente rurale e quello cittadino realizzando l'agriturismo, anche con il recupero dei vecchi rustici per la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale della zona, eseguire lavori di movimento di terra, raccogliere e trasportare liquami organici. Per conseguire l'oggetto sociale la cooperativa potr , non nei confronti del pubblico, compiere attivit strumentali, tra cui partecipare a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi della mutualit acquisendo partecipazioni e prestando garanzie, reali o personali a enti, societ od organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo italiano e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito, compiere qualsiasi attivit mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale, stipulare mutui e finanziamenti, anche ipotecari, rilasciare fideiussioni e in genere porre in essere tutti gli atti ritenuti necessari ed utili, nei limiti di legge; infine potr istituire anche una sezione di attivit , retta da apposito regolamento da approvarsi dall'assemblea generale dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, nei limiti consentiti dalla legge, fermo restando il divieto di qualsiasi forma di raccolta del prestito tra il pubblico. La cooperativa pu emettere in una o pi soluzioni strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2526 c. C. .
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