Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa e' a mutualita' prevalente e pertanto nello statuto prevede: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa e' pertanto retta e disciplinata dai principi della mutualita' previsti dalle leggi dello stato e senza fini di speculazione privata, e nell'ambito dell'oggetto sociale. La cooperativa si impegna a perseguire l'integrale applicazione della costituzione repubblicana, secondo i principi che in essa sono proclamati, e le riforme di struttura economiche e sociali in essa contenute. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Inoltre la cooperativa si propone di fornire ai soci beni e servizi alle migliori condizioni possibili. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori. La societa', con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, potra': a) acquistare ed assumere in affitto, in proprieta' o in altra forma, terreni per svolgere l'attivita' agricola e la zootecnia; b) assumere lavori di bonifica, agricoli di ogni genere o tipo sia da privati che da enti pubblici; c) acquistare, noleggiare o gestire le macchine occorrenti all'agricoltura, ricercandone la gestione in forma associata con altre cooperative o produttore agricoli; d) gestire la raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici, curandone la conservazione, la trasformazione e la vendita diretta o attraverso la partecipazione agli organismi cooperativi ed associativi di produttori che si pongono come obiettivo il potenziamento del potere contrattuale dei produttori agricoli, l eliminazione della rete di intermediazione, la partecipazione diretta sul mercato; e) acquistare immobili da adibire ad uso conduzione agricola, abitativa o di trasformazione dei prodotti; f) gestire allevamenti zootecnici, avicoli e di ogni altro genere; g) promuovere il miglioramento tecnico e produttivo della terra e degli allevamenti, la sistemazione razionale delle abitazioni e dei fabbricati rurali; h) migliorare le condizioni civili, sociali ed economiche dei lavoratori agricoli, stabilendo con loro un ampio rapporto associativo; ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la societa' potra' assumere partecipazioni in altre societa' o imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio non ai fini del collocamento, e potr compiere ogni operazione commerciale, immobiliare, mobiliare, con i limiti previsti dalle vigenti leggi, e finanziaria purch non diretta al pubblico. Potra' concedere garanzie reali e fideiussorie anche a favore di terzi escluso in ogni caso l'esercizio del credito. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
Parole chiaveIl campo di attività di Cooperativa *Agricola Di Torri Società Cooperativa A Responsa- Bilita' Limitata rientra nel macrosettore Agricoltura, area Produzione ortofrutta. Il codice ATECO 01.1 corrisponde all'attività: COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI.
Cooperativa *Agricola Di Torri Società Cooperativa A Responsa- Bilita' Limitata è registrata anche con le denominazioni: "COOPERATIVA AGRICOLA DI TORRI", "AGRICOLA DI TORRI", "SOCIETA AGRICOLA DI TORRI", "SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA DI TORRI" e "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA DI TORRI".
La categoria dimensionale di Cooperativa *Agricola Di Torri Società Cooperativa A Responsa- Bilita' Limitata è "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 29.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.