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La cooperativa basa la propria attivita' sui principi della mutualita' e della libera cooperazione. Essa e' costituita da imprenditori agricoli che intendono valorizzare le proprie produzioni e contribuire alla tutela e miglioramento delle rispettive attivita' attraverso l'organizzazione e la gestione di un'impresa comune che provveda principalmente alla produzione di mangimi necessari per gli allevamenti dei soci, nonche' all'approvvigionamento dei beni e servizi necessari alla conduzione delle rispettive conduzioni agricole; e comunque esclusivamente attraverso l'esercizio di attivita' agricole ai sensi dell'art. 2135 c. C. . Associa anche soci cooperatori che intendono apportare nell'impresa comune la propria attivita' lavorativa con lo scopo di assicurarsi continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Per raggiungere tali scopi la cooperativa si propone: di produrre o di acquistare in comune e di distribuire ai propri soci i mangimi, i concimi, le sementi, i macchinari, gli attrezzi e quant'altro occorrente ai soci stessi per la conduzione delle loro aziende agricole e di allevamento; di fornire ai propri soci l'assistenza tecnica da questi richiesta per la migliore conduzione delle loro aziende; di raccogliere e/o eventualmente conservare e/o trasformare in comune la parziale o la totale produzione agricola dei propri soci, sia per le proprie attivita' di produzione che per venderla in comune; di gestire, anche in luoghi diversi da quello di produzione, la vendita al pubblico dei beni che formano oggetto dell'attivita' mutualistica, ferma restando la natura non speculativa della cooperativa; di assistere i soci in tutto quello che puo' giovare al miglioramento della produzione agricola; di svolgere direttamente, sui terreni acquisiti in proprieta' o in locazione, attivita' di coltivazione o di allevamento, sia al fine di sperimentare prodotti, attrezzature, impianti e tecniche da offrire ai propri soci, sia quali attivita' complementari o sussidiarie a quelle indicate alla lettera precedente; di svolgere e sviluppare tutte le attivita' che risultino utili per meglio conseguire gli scopi sociali o che possono giovare all'esercizio dell'agricoltura e all'elevazione morale e materiale dei soci; di svolgere, nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attivita' connessa o affine a quelle sopra elencate. Nello svolgimento della propria attivita', per il perseguimento delle finalita' generali indicate all'art. 3 e dell'oggetto sociale sopra specificato, la societa' potra': acquistare o costruire gli immobili, gli impianti e le attrezzature necessari per le attivita' elencate nel comma precedente: sia per utilizzarli direttamente, sia per concederli in uso ai propri soci, sulla base di apposito regolamento; assumere, per deliberazione del consiglio di amministrazione, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese cooperative o comunque legate al movimento cooperativo e partecipare alle loro attivita', dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa, anche prestando proprie fideiussioni; compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, nei modi e alle condizioni consentite dalla legge; ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale; integrare le gestioni mutualistiche con acquisti di beni e servizi da terzi non soci; oppure con cessioni di beni e servizi a terzi non soci; oppure con l'apporto del lavoro di collaboratori terzi non soci, esclusivamente allo scopo di una migliore efficienza delle gestioni mutualistiche ferma restando la natura non speculativa della cooperativa; accedere ad ogni tipo di finanziamento per il conseguimento dell'oggetto sociale ; richiedere e utilizzare ogni provvidenza disposta dalla ue, dallo stato, dalla regione e da enti locali, nonche' finanziamenti e contributi disposti da enti e organismi pubblici o privati; compiere ogni altra operazione contrattuale di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria che si riterra' opportuna, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni, anche azionarie, in altre societa', l'adesione a consorzi o la costituzione degli stessi.
Parole chiaveIl codice ATECO 01.47.00 corrisponde all'attività: Allevamento di pollame.
In base alla dimensione, Cooperativa Agricola Dragone - Società Agricola Cooperativa è una "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale ammonta a 2.2 M €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.