Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di Cooperativa Agricola L'aurora -…, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
La cooperativa e' retta dal principio della mutualita', in ossequio a quanto disposto dall art. 2511 del codice civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione. La societa' non ha finalita' speculative ed ha i requisiti per rientrare tra le cooperative a mutualita' prevalente, a norma degli articoli dal n. 2512 al n. 2515 del codice civile, con il rispetto del principio di parita' di trattamento. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della azienda alla quale prestano la propria attivita' di lavoro, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; promuovere l'istruzione professionale e culturale; l' attivita' ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci e loro famiglie. Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la cooperativa stipula con i soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata continuativa. Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla cooperativa anche con soggetti non soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale. La societa' si propone: 1. Di assicurare ai propri soci lavoro giustamente remunerato e distribuito; 2. Di assicurare ai propri soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione; 3. Di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarieta' dei soci in conformita' delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attivita' - appositamente regolamentata - per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci, effettuata esclusivamente ai fini del piu' ampio conseguimento dell'oggetto sociale; 4. Di destinare apposite somme per arricchire i trattamenti pensionistici, l'assistenza alle malattie e quella infortunistica. E' preciso impegno della cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualita' prevalente e, pertanto, cosi' come prevede l'articolo n. 2514 del codice civile, si impone: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa aderisce, accettandone gli statuti, alla lega nazionale delle cooperative e mutue, agli organismi periferici, regionali e provinciali, nel cui ambito territoriale e' la propria sede sociale, nonche' alle associazioni per la gestione, senza scopo di lucro, dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. L'oggetto sociale della cooperativa consiste nello svolgimento di attivita' considerate agricole ed affini per garantire continuita' di occupazione ai propri soci. La cooperativa provvede all'esercizio di un'impresa per: 1. Acquistare, assumere in affitto, o in altra forma usufruendo quando e' possibile delle agevolazioni stabilite dalle leggi emanate per l'incremento dell'agricoltura e della piccola proprieta' contadina, terreni per coltivarli a conduzione unita; 2. Assumere in concessione, ed in qualsiasi altra forma, da enti pubblici e privati, terreni demaniali per la loro coltivazione; 3. Assumere, partecipando anche a pubblici appalti, lavori agricoli di ogni genere, anche a livello industriale, purche' attinenti con l' agricoltura, sia da privati che da enti pubblici e morali. 4. Condurre, direttamente o indirettamente, terreni coltivabili compreso l'allevamento zootecnico, ittico, di polli, di fagiani e simili; 5. Trasformare, manipolare, conservare, vendere al minuto e all' ingrosso, i prodotti agricoli ricavati dalla conduzione della propria azienda agricola o marginalmente acquistati al libero mercato. Tali attivita' possono essere eseguite direttamente o associandosi ad organismi costituiti a tali scopi; 6. Costruire e gestire laghetti per la selezione e la riproduzione di specie ittiche; gestire allevamenti ittici per la pesca sportiva; 7. Coltivare prodotti orticoli, frutticoli, gestire pioppeti, gestire vivai, coltivare: fiori, tartufi, funghi; forestazione e rimboschimento; 8. Gestire, per conto di enti pubblici e privati, il verde pubblico e privato; eseguire qualunque altro lavoro collegato all'attivita' agricola, nonche' all'attivita' di produzioni stagionali o temporanee; 9. Promuovere studi e ricerche, gestire campi e stazioni sperimentali nell'interesse dell'agricoltura in genere, partecipare ad iniziative tese al miglioramento dei processi colturali; 10. Distribuire ai soci, in proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato, il ricavato della gestione sociale al netto dei costi e spese di competenza dell esercizio, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; 11. Promuovere l'autofinanziamento della cooperativa previsto dalla normativa della legge sulla cooperazione; 12. Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese costituite o da costituire, in consorzi o societa' di qualsiasi tipo e oggetto, anche in associazioni temporanee d'impresa, comprese quelle finanziarie e di garanzia, specie se ad esse aderiscono cooperative e svolgono attivita' dirette a consolidare il movimento cooperativo; 13. Chiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'unione europea, dallo stato, dalla regione, nonche' i contributi disposti dagli enti pubblici locali in genere e da privati. Per la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potra': a) acquistare, costruire, trasformare, ristrutturare, permutare e vendere, prendere o concedere in affitto o in comodato beni immobiliari, mobiliari e impianti necessari per lo svolgimento delle attivita' sociali, ivi comprese la propria sede; b) acquistare, prendere o concedere in affitto, in uso o in comodato, aree, terreni agricoli per costruirvi gli impianti oggetto dell' attivita' sociale e e condurvi direttamente o indirettamente le attivita' oggetto dell'attivita' sociale; c) attrezzare, arredare immobili e impianti al fine di ottenere un ottimale funzionamento degli stessi. La cooperativa potra', inoltre, svolgere qualsiasi altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi nonche', tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa: a) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; b) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi; c) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; la cooperativa puo' ricevere prestiti da soci con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c. C. .
Parole chiaveCooperativa Agricola L'aurora - Società Cooperativa appartiene al comparto Agricoltura e si occupa di Silvicoltura e utilizzo di aree forestali. La classificazione ATECO 02.10.00 identifica l'attività: Silvicoltura e altre attività forestali.
L'azienda Cooperativa Agricola L'aurora - Società Cooperativa utilizza anche i nomi: "COOPERATIVA L'AURORA", "L'AURORA", "SOCIETA L'AURORA", "SOCIETA COOPERATIVA L'AURORA", "COOPERATIVA AGRICOLA L'AURORA" e "SOCIETA' COOPERATIVA L'AURORA".
La dimensione aziendale colloca Cooperativa Agricola L'aurora - Società Cooperativa nella categoria "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale della società è di 14.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.