Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa e' a mutualita' prevalente e pertanto nel presente statuto prevede: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa e' pertanto retta e disciplinata dai principi della mutualita' previsti dalle leggi dello stato e senza fini di speculazione privata, e nell ambito dell oggetto sociale. La cooperativa, senza intenti lucrativi, persegue scopi mutualistici e le sue attivita' sono rette e disciplinate dai principi della mutualita' economico-sociale. La cooperativa si propone di migliorare ed ottimizzare le condizioni sociali e di lavoro dei propri soci attraverso l esercizio in comune e lo scambio solidaristico di attivita' agricole. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' inoltre quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori. Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico, la cooperativa potra': a) acquistare, assumere in affitto, acquisire in qualunque altra forma, terreni e aziende agricolo-zootecniche, per la loro conduzione da parte dei soci, in comune o tramite assegnazione in quote ai singoli soci, ma comunque con unitarieta' di criteri, indirizzi e finalita' economico-produttive; b) acquistare o noleggiare macchine e attrezzature agricole per l'esercizio in comune delle operazioni colturali e in genere delle attivita' agricole; c) provvedere alla raccolta, conservazione, manipolazione, trasformazione, vendita e valorizzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento propri e dei propri soci; d) acquistare, assumere in affitto, acquisire in qualunque altra forma, immobili da adibire alle attivita' agricole, sia principali che connesse; e) gestire allevamenti di animali, anche ai fini della migliore utilizzazione dei terreni e della integrazione con gli altri fattori e prodotti aziendali; f) assumere iniziative e fornire servizi finalizzati a migliorare le condizioni sociali, di lavoro, abitative e culturali dei soci e delle loro famiglie, nonche' a favorire e valorizzare gli scambi solidaristici tra i soci; g) esercitare attivita' agrituristiche, nonche' ogni altra attivita' connessa alle attivita' agricole principali esercitate dai soci e dalla stessa cooperativa. La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone inoltre: 1) l'assunzione da enti pubblici, associazioni e privati, di lavori per interventi di forestazione, sistemazione idraulico-forestale, bonifica montana e idraulica, rimboschimento, giardinaggio (ivi compresi la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali derivanti dalle attivita' suddette), 2) restauro e conservazione di fabbricati ed accessori, miglioramenti di terreni pascolivi, istituzione e manutenzione vivai, manutenzione di spazi, fabbricati, parchi, giardini ed impianti pubblici e privati, recupero delle terre incolte e malcoltivate, 3) gestione di aziende agricole-forestali, complessi demaniali, centri di trasformazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agricoli-forestali, 4) allevamenti zootecnici e venatori di qualsiasi tipo ivi comprese le specie minori, itticoltura, apicoltura; 5) acquisti e vendite collettive, progettazione e programmazione attinente al settore agricolo forestale; 6) attivita' faunistico-venatorie; attivita' di cura e protezione della fauna, ivi compreso le attivita' di censimento, cattura, vigilanza sulla fauna e l'ambiente e attivita' connesse, anche nell'interesse e per conto di enti pubblici; 7) attivita' agrituristiche; gestione di attivita' ricettive e ricreative legate all'ambiente rurale, di somministrzione di pasti alimenti e bevande sia nell'ambito delle attivita' agrituristiche sia occorrendo, anche nella forma di pubblico esercizio, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e dei mezzi aziendali. La cooperativa potra' svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attivita' connessa agli scopi sopra elencati, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi e delle attivita' sociali. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potra' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. Tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell articolo 2545-septies del codice civile. Le attivita' della cooperativa potranno essere svolte anche con terzi non soci, purche' entro i limiti di quanto strettamente necessario ad una piu' razionale ed efficace organizzazione dell'azienda sociale, e quindi, sempre nel prevalente interesse dei soci.
Parole chiaveL'attività di Cooperativa Agricola Montemercole - Società Agricola Cooperativa si colloca nel settore Allevamento, specificatamente in Latte crudo. Il settore di attività (codice ATECO 01.19.90) è: Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti.
L'azienda Cooperativa Agricola Montemercole - Società Agricola Cooperativa è nota anche con le denominazioni: "COOPERATIVA MONTEMERCOLE - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA", "MONTEMERCOLE", "SOCIETA MONTEMERCOLE", "COOPERATIVA MONTEMERCOLE", "SOCIETA COOPERATIVA MONTEMERCOLE", "COOPERATIVA AGRICOLA MONTEMERCOLE", "MONTEMERCOLE - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA", "SOCIETA MONTEMERCOLE - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA", "SOCIETA COOPERATIVA MONTEMERCOLE - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA" e "COOPERATIVA AGRICOLA MONTEMERCOLE - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA".
La società ha un capitale sociale di 38.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2023.