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Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo l'offerta a condizioni economiche vantaggiose per i soci di: - servizi per l'agricoltura volti ad ottimizzare la resa finale del terreno; - prodotti agricoli e beni utili per l'agricoltura. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane. Art. 4 (oggetto sociale) considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: a. Acquistare e distribuire fra i soci concimi, sementi e fitofarmaci; b. L'esercizio di macchine agricole motrici ed operatrici, di camion e autotreni, nonche' di tutte le altre attrezzature annesse alla lavorazione del terreno, per la semina, la concimazione, la difesa fitosanitaria e la raccolta dei prodotti dei soci secondo le esigenze delle loro aziende in tutto il ciclo colturale, l'autotrasporto merci per conto terzi. Qualora le lavorazioni richieste dai soci non fossero sufficienti, a causa di forza maggiore, alla migliore utilizzazione tecnico economico delle macchine della cooperativa, il consiglio di amministrazione, ferma restando la natura antispeculativa della societa', potra' adottare quei provvedimenti che, di volta in volta, riterra' piu' idonei nell'interesse della societa', provvedendo anche, ove del caso, ad effettuare lavori in c/terzi presso non soci; c. Il ritiro, la conservazione, la lavorazione e la vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti agricoli delle aziende dei soci e dagli stessi conferiti; d. Gestire ed acquistare terreni, impianti di trasformazione, lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli; e. Assistere i soci in tutto cio' che puo' giovare all'esercizio dell'agricoltura, alle trasformazioni fondiarie e colturali ed in particolare alla produzione bieticola, cerealicola e foraggera; f. L'essiccazione del cereali e operazioni connesse; per il conseguimento dell'oggetto sociale la cooperativa inoltre potra', per deliberazione del consiglio di amministrazione: - assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, societa', cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, il cui oggetto sia affine o complementare a quello della cooperativa, e partecipare alla loro attivita' concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni; - instaurare rapporti e compiere operazioni con organismi finanziari nonche' ricevere e concedere fidejussioni; - raccogliere conferimenti in denaro e prestiti dai soci predisponendo, all'uopo, se opportuno, apposito regolamento, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge; - contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c, per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e societa' finanziarie, nonche' acquistare titoli di stato o garantiti dallo stato nei limiti fissati dalla legge; - richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla cee, dallo stato italiano, dalla regione e da enti locali, nonche' i finanziamenti ed i contributi disposti. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall assemblea dei soci.
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