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La cooperativa senza scopo di lucro ha per oggetto lo sviluppo della produzione e della vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, l'acquisto per conto dei soci delle attrezzature e delle scorte sia vive che morte, l'acquisto o l'affitto e la conduzione diretta dei terreni agricoli compresa l'effettuazione, nei terreni comunque in dotazione, dei miglioramenti anche strutturali necessari per lo sviluppo della produttivita' degli stessi. In particolare si prefigge: l'incremento, la valorizzazione, la tutela della produzione del latte dei propri a) soci nonche' il miglioramento dei loro allevamenti zootecnici; la raccolta, la conservazione e l'eventuale lavorazione del latte; b) l'acquisto per conto dei soci di bestiame selezionato per il miglioramento e c) potenziamento del patrimonio zootecnico; assistenza tecnica specializzata per la conduzione ottimale delle aziende d) agricole, anche ai fini di un incremento produttivo delle colture foraggiere; il compimento di altr e attivita' direttamente collegate alle funzioni primarie della e) cooperativa che giovino al miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei propri soci. Per tali motivi la cooperativa con deliberazione del c. D. A. Potra' aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore. Potrà dare altresi' adesione a consorzi e ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative a carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico per rendere più efficace la propria azione o che abbiano finalità che possono concorrere direttamente e strumentalmente al raggiungimento dell'oggetto sociale. Potra', infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell' art. 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci. Riguardo ai detti rapporti mutualistici la societa' e' obbligata al rispetto del principio della parita' di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo, la facolta' di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della societa' e quelle di tutti gli altri soci. I soci precisano, altresi', che e'espressamente prevista la facolta' per la societa' di svolgere la propria attivita' anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali terzi verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze dei soci.
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