Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: - a)- organizzare e promuovere l'incremento, il miglioramento, la tutela qualitativa e la valorizzazione economica delle produzioni zootecniche, dell'agricoltura e delle produzioni agroalimentari in genere delle aziende aderenti direttamente o tramite le cooperative, le societa', le associazioni, gli enti e gli organismi associativi soci; - b)- commercializzare le produzioni conferite dai soci, anche previa lavorazione, trasformazione, confezionamento e stagionatura, restituendone ai conferenti il ricavato, previa deduzione delle spese sostenute; - c)- fornire assistenza tecnica ai propri soci e alle comunita locali per nuove iniziative o altre iniziative eventualmente gia avviate, di cui al punto a). Assicurando i mezzi tecnici appropriati per la produzione, la trasformazione, il condizionamento e il collocamento dei prodotti; - d)- valorizzare i prodotti zootecnici, agricoli, silvicoli e dellea pesca a carattere locale attraverso studi di mercato, assistenza tecnica, trasferimento di tecnologie, tutela e valorizzazione delle produzioni agroalimentari, commercializzazione dei prodotti tipici locali, anche attraverso le partecipazioni ad apposite strutture, tutelandone, valorizzandone e garantendo la provenienza e la qualita'; - e)- incentivare l'integrazione tra attivita' rurali e quelle di sviluppo della piccola impresa, artigianato e servizi rurali, anche utilizzando nuove tecnologie, operando inoltre nei servizi di prima necessita' e promovendogli investimenti; - f)- promuovere lo sviluppo del turismo rurale mediante la conoscenza della domanda di attivita' ricreative, organizzando l'offerta turistica ed incentivando poli turistici nonche' promuovere lo sviluppo di aziende agrituristiche nelle zone di cui all'articolo 3, favorendo iniziative di recupero e sviluppo del patrimonio edilizio rurale; - g)- favorire le sinergie tra le attivita' zootecniche, agricole, agrituristiche, artigianali, industriali, turistico-culturali-paesaggistiche nel rispetto delle tradizioni e delle valenze ambientali locali; - h)- avviare ogni altra iniziativa finalizzata alla migliore realizzazione dello scopo sociale; - i)- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione e/o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmezione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative; - l)- sostenere e promuovere la partecipazione di tutti i soci ai benefici della mutualita' assumendo, a tal fine, anche attivita' di educazione cooperativa e di solidarieta' sociale. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. I voto espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale puo' recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto: - a) l'inopportunita', sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; - b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; - c) il mancato adeguamento agli standard produttivi; - d) verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potra' essere escluso dall'organoi amministritativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
Parole chiaveLa classificazione ATECO 70.21.00 identifica l'attività: Pubbliche relazioni e comunicazione.
La dotazione di capitale sociale è pari a 2.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.