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Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire, senza alcuna finalita' speculativa ma seguendo i principi della mutualita' prevalente di cui agli artt. 2512 e seguenti del c. C. Tramite la gestione in forma associata dell'azienda, e' quello di ottenere e di ricercare la continuita' dell'occupazione lavorativa e/o le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la cooperativa potra' operare anche con terzi nel rispetto del principio di prevalenza stabilito dai succitati artt. 2512 e ss. Del c. C. . E pertanto la cooperativa non puo' ai sensi dell'art. 2514 c. C. : -distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -distribuire le riserve fra i soci cooperatori. E' inoltre obbligo della cooperativa devolvere, in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La societa' potra' operare anche con terzi non soci. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni. La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata o di lucro. La cooperativa, allo scopo di rendere piu' efficace la sua azione, potra' con deliberazione dell'organo amministrativo, aderire al movimento cooperativo italiano ed ai suoi organi nazionali e periferici, organismi consortili provinciali, regionali, nazionali o del mercato comune europeo. La cooperativa potra' aderire al fine di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo. La cooperativa puo' anche aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi, per rendere piu' efficace la propria azione. Le adesioni ad organismi ed enti saranno deliberate dall'organo amministrativo. La cooperativa puo' integrare il principio di mutualita' destinando nell'ambito delle proprie possibilita' assegnazioni per fondi destinati ad integrare la previdenza, l'assistenza, compresa quella antinfortunistica nonche' un ristorno a favore dei soci. Considerata l'attivita' mutualistica della societa' la stessa potra' svolgere le seguenti attivita': la conduzione di terreni agricoli, acquisiti per affitto, acquisto, donazione, comodato ecc. Mediante coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche adottando tecniche colturali in grado di aumentare la fertilita' e la vitalita' del terreno, con il metodo dell'agricoltura biologica/biodinamica; a) lavori agroforestali e agricoli, nonche' di manutenzione del verde, sia pubblico che privato; attivita' di disinfestazione, concimazioni, sterilizzazione terreni, anche per conto di amministrazioni statali, anche autonome, di enti provincia, di comuni e di qualsiasi altro ente pubblico, nonche' da privati; b) lavori di potatura di ogni genere e specie con particolare riferimento a potature secche e verdi di olivicolture e viticolture, con sistemi meccanizzati e raccolta meccanizzata di ogni genere di prodotti agricoli; c) lavori di sistemazione agraria, forestale, bonifica del verde pubblico e del verde attrezzato, e cura del verde pubblico e/o privato; d) lavorazioni di sottoprodotti e cascami agricoli, quali sterpaglie, fogliame e materiale organico agreste al fine di ottenere " cippati " e composti da commercializzare quali fonti di energie ecocompatibili e riciclabili; e) lavori di aratura, ripasso, semina, concimazione, mietitrebbiatura con annesso trasporto accessorio anche per conto di amministrazioni statali, anche autonome, di enti provincia, di comuni e di qualsiasi altro ente pubblico, nonche' da privati; f) l'organizzazione della raccolta, della lavorazione e della vendita dei prodotti conferiti dai soci, per destinarli all'uso alimentare o alla lavorazione industriale, nonche' alla vendita a mezzo diretto, anche per il tramite di un portale internet (vendita online); g) la coltivazione, commercializzazione, anche previa trasformazione e confezione dei propri prodotti ottenuti anche in conferimento da altre cooperative o da singoli produttori, mediante vendita sia all'ingrosso che al dettaglio; h) l'allevamento di ogni tipo di animale; i) la realizzazione delle finalita' suddette sia con impianti propri che di terzi, tali da consentire anche la migliore utilizzazione di eventuali sottoprodotti; l) la promozione di iniziative tendenti all'incremento della produzione in genere, al miglioramento qualitativo della produzione stessa, attraverso qualsiasi mezzo di perfezionamento ivi compresa la qualificazione professionale dei soci, dei loro familiari e delle loro maestranze o collaboratori in genere, inoltre potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; m) l'acquisto e la cessione ai soci di tutti i materiali, le attrezzature, mezzi strumentali occorrenti, sia in italia che all'estero, nei limiti consentiti alle vigenti disposizioni in materia, anche attuando gli adempimenti finalizzati al raggiungimento e conseguimento dei benefici consentiti dalle disposizioni in materia; n) il raggiungimento della migliore economicita' e produttivita' delle aziende dei soci della cooperativa anche attraverso l'attivita' di consulenza che la cooperativa potra' prestare in favore di soci o di terzi; o) il compimento delle operazioni finalizzate alla assistenza in favore dei soci volta all'ottenimento dei contributi previsti da enti comunitari, dallo stato e dagli enti locali in genere; p) la cooperativa potra' ricevere conferimenti in denaro a titolo di liberalita', ovvero a titolo di prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti, potra' compiere tutte le operazioni immobiliari, finanziarie, bancarie ivi compresa il deposito e la custodia dei depositi dei soci, contrarre mutui, concedere ipoteche, fideiussioni, ed in special modo fare direttamente e/o indirettamente operazioni di credito agrario con istituti autorizzati a svolgere tali operazioni; q) la cooperativa, tramite la gestione in forma associata, potra' dare occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci; la cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi; r) la cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento del bestiame si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si considerano "connesse" alle precedenti le attivita', svolte dalla stessa societa' agricola, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; vi rientrano, inoltre, le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale nonche' le attivita' di agriturismo. Sono altresi' considerate, "attivita' agricole connesse, di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile", le produzioni di: - energia elettrica e calorica derivante da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche; - carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo; - prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. Al riguardo si precisa che: - per fonti "rinnovabili agroforestali": s'intendono le biomasse, ovvero, la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali ed animali) e dalla silvicoltura (es. Biomasse legnose che si ottengono da legna da ardere, cippato di origine agroforestale, o pellet derivante dalla segatura di legno) (cfr. Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, articolo 1, lettera a); - per fonti "fotovoltaiche": s'intendono i moduli o pannelli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica; - per "carburanti derivanti da produzioni vegetali": s'intendono prodotti quali il bioetanolo (etanolo ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come carburante); il biodiesel (etere metilico ricavato da un olio vegetale o animale, destinato ad essere usato come carburante); il biogas carburante ed altri carburanti simili (cfr. Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 allegato i, articolo 2, comma 2); - per "prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli": s'intendono prodotti quali biopolimeri, bioplastiche, ecc. Che si ottengono per esempio da amido e miscele di amido, ecc. (prodotti della c. D. Chimica verde). Nello svolgimento della propria attivita' la cooperativa potra' usufruire delle leggi e delle agevolazioni previste a livello comunitario, a livello nazionale ed in particolare per il territorio del mezzogiorno, anche avvalendosi della direzione di un tecnico designato dagli organi competenti. Per il conseguimento dello scopo sociale, la societa' potra' stipulare contratti di appalto con enti pubblici e privati, l'acquisto, l'affitto e la vendita di aree, fabbricati, utensili, macchinari e beni di ogni genere necessari per il conseguimento dello scopo sociale; potra' assumere mutui e finanziamenti. Al fine di rendere piu' efficace la sua azione, la societa' potra' promuovere dei benefici di cui alla legge 28/2/1986 n. 44, recante conversione in legge, con modificazioni, del d. L. 30/12/1985 n. 786, riguardante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile nel mezzogiorno, e di tutte le altre disposizioni emanande di favore. Essa puo' inoltre compiere ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare intesa al conseguimento dell'oggetto sociale ed assumere rappresentanze e partecipazioni in imprese aventi oggetto affine o connesso a quello sociale, con espressa esclusione delle operazioni inerenti la raccolta del risparmio, quali previste e disciplinate dal vigente testo unico in materia bancaria e creditizia. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. In ogni caso la cooperativa deve utilizzare prevalentemente prestazioni lavorative dei soci. La cooperativa potra' in via soltanto strumentale ed al solo ed esclusivo fine di conseguire l'oggetto sociale suindicato, e quindi non in via prevalente rispetto alle altre attivita', compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale, finanziaria (ad eccezione di quelle attivita' mobiliari e finanziarie che possano configurare l'esercizio di attivita' mobiliari e finanziarie di sollecitazione al pubblico risparmio, di raccolta di risparmio, nonche' di qualsiasi altro tipo di attivita' finanziaria nei confronti del pubblico e quindi con esplicita esclusione delle attivita' di cui alla legge due gennaio 1991, n. 01, per quanto in vigore; della legge cinque luglio 1991, n. 197 del d. Lgs. Primo settembre 1993, n. 01, per quanto in vigore e del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 415, per quanto in vigore, del d. Lgs. 23 luglio 1996 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, o comunque connesse dalla legge a particolari autorizzazioni che siano ritenute necessarie od utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi. Inoltre, al fine di rendere piu' efficace la propria attivita' potra' consociarsi ad altre cooperative, acquisire interessenze e/o partecipazioni in altre societa' di qualunque natura, aderire ai consorzi di cooperative. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci.
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