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Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'art. 3 dello statuto, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: gestire in forma collettiva una o piu' stalle sociali, organizzarle con i piu' moderni criteri tecnici, per l'allevamento razionale del bestiame bovino da carne, da latte e da produzione, allo scopo di favorire il miglioramento delle condizioni economiche dei soci e contribuire al progresso tecnico e sociale nelle campagne; ricevere in conferimento foraggi, mangimi, letame e bestiame prodotti e allevati nei poderi condotti dai soci, secondo quanto stabilito nel regolamento interno; vendere, in forma collettiva, il bestiame allevato ed i vari prodotti e sottoprodotti zootecnici; restituire ai soci il letame e gli altri sottoprodotti secondo modalita' da stabilire con approvato regolamento interno; distribuire fra i soci, sempre in rapporto alla quantita' e qualita' del foraggio conferito ed in conformita' alle disposizioni contenute nel regolamento interno, il ricavato delle vendite dell'esercizio, al netto delle spese e degli oneri di gestione delle stalle e della quota annua necessaria all'ammortamento delle spese o passivita' d'impianto e per la formazione della riserva legale; acquistare, prendere in affitto e condurre direttamente terreni agricoli per la coltivazione dei foraggi o di altre colture agricole; acquistare o costruire immobili per l'allevamento del bestiame e per la lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici, per la preparazione e conservazione di mangimi per la sede sociale, usufruendo di tutte le disposizioni di legge, vigenti e future, per la concessione di mutui, sussidi, finanziamenti, agevolazioni fiscali ecc. ; acquistare macchine ed attrezzature agricole e terreni perche' siano condotti dai soci o dalla stessa cooperativa; acquistare bestiame da riproduzione o da ingrasso per l'allevamento nella stalla sociale o per distribuire ai soci che intendono continuare l'allevamento del bestiame nelle proprie aziende sulla base di norme e criteri stabiliti dal regolamento interno; acquistare mangimi, concimi o altri mezzi tecnici per l'attivita' agricola e zootecnica della cooperativa e delle aziende dei soci; assistere i soci in tutto cio' che puo' giovare all'esercizio dell'agricoltura e alle trasformazioni colturali ed in particolare per la produzione foraggera; promuovere, favorire e organizzare tutte quelle iniziative di carattere tecnico, culturale a favore dei soci; incentivare l'autofinanziamento non solo mediante la sottoscrizione di quote sociali ma anche mediante versamenti, prestiti dei soci e trattenute supplementari; l'autofinanziamento dovra' essere disciplinato da apposito regolamento; costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' per adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzato allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31/01/92 n. 59 ed eventualmente norme modificative ed integrative. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' aderire a consorzi o gruppi cooperativi. La cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. , per lo svolgimento delle attivita' previste nello statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla ce, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La cooperativa potra' avvalersi, per il raggiungimento degli scopi sociali, dell'aiuto e della collaborazione nonche' degli eventuali contributi finanziari del comune, delle comunita' montane, degli enti parco ricadenti nelle zone montane, della provincia, della regione, della unione europea, dell'ente di sviluppo agricolo e di ogni altro ente pubblico interessato allo sviluppo dell'agricoltura e della cooperazione. A tal scopo la societa' cooperativa potra' stipulare con tali enti anche specifiche convenzioni. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi quali, fra l'altro, a titolo esemplificativo: -acquisire interessenze e partecipazioni in altre imprese; -costituire o partecipare in altre societa' di qualsiasi tipo nonche' dare adesione ad altri enti ed organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito e l'assicurazione, a coordinare le attivita' previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche; -costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della l. 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; -contrarre mutui e concedere finanziamenti esclusivamente a societa' controllate e/o collegate, nonche' a consorzi cooperativi cui partecipa; -concedere ed acquisire beni in locazione, anche finanziaria, compresi rami d'azienda; -richiedere e concedere garanzie; -operare con gli istituti di credito effettuando: apertura dei conti correnti, richiesta di credito in genere, anche sotto forma di prestiti di titoli, mutui, anticipazioni e crediti assistiti da garanzie di ipoteca su immobili sociali e da garanzia reale su titoli, valore merci, effetti cambiari e documenti; costituzione di pegno di titoli, valori merci; costituzione di depositi cauzionali; cessioni di crediti, contratti di riporto, rilascio di paghero' diretti e cambiali tratte; rilascio di avalli, fidejussioni e costituzione di deposito cauzionale a garanzia di obbligazione; ordini di operazioni in cambi ed in titoli con facolta' di trasferire i titoli ed esigerne il ricavo; costituzione di depositi a custodia od in amministrazione titoli anche se estratti o favoriti da premi, con facolta' di esigere capitali e premi; locazione, uso e disdetta di cassette di sicurezza, armadi e scomparti di casseforti, costituzione e ritiro di depositi chiusi; -consorziarsi, anche senza creazione di uffici con attivita' esterne, con altre cooperative che svolgono la medesima attivita' per la disciplina ed il coordinamento delle attivita' comuni; la cooperativa puo' ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
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