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La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attivita' senza fini di speculazione privata. Essa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513, 2514, 2515 codice civile avvalendosi, nello svolgimento della propria attivita', prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, anche ai sensi della legge n. 443 dell'8 agosto 1985 e sue successive modificazioni, e si propone di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi forma con cui contribuire comunque al raggiungimento degli scopi sociali. La tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori e' disciplinata da un apposito regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con i terzi. La cooperativa puo' aderire a gruppi cooperativi paritetici. Oggetto in conformita' agli interessi e requisiti dei propri soci, l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale e' la realizzazione, sia a carattere pubblico che privato, in proprio e/o con conferimento di appalti, nonche' mediante sub-appalti, di opere edili ed in particolare: a) lavori di terra, demolizioni e sterri, trasporto di materiale edile, anche di risulta; b) realizzazione, riparazione, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, di edifici civili, industriali, monumentali, alberghieri, turistici, sportivi, di opere edili e stradali, acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione, evacuazione, depurazione delle acque usate; c) costruzione di opere fluviali di difesa e di sistemazione idraulica e di bonifica; realizzazione e manutenzione di fognature; costruzione e manutenzione di viadotti, ponti, dighe e gallerie; d) bonifica di costoni rocciosi; bonifica ambientale di materiali tossici, nocivi e non; costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche esterne e reti di telecomunicazioni; fondazioni speciali, consolidamento ed ipermeabilizzazione dei terreni; trivellazione pozzi; sistemazione agraria e forestale, verde pubblico e relativo arredo urbano; costruzione e manutenzione di impianti di smaltimento dei rifiuti; e) installazione e manutenzione di impianti elettrici, idrosanitari, del gas, antincendio, radio televisivi, antiintrusione, e di impiantistica in genere; f) rilevamenti topografici speciali, esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali; pulizia di acque marittime, lacustri e fluviali; g) lavori marittimi: costruzioni di moli, bacini, banchine, scogliere, lavori di dragaggio. H) carpenterie metalliche; i) lavori di restauro in genere ed opere speciali in cemento armato; l) costruzioni e pavimentazioni stradali in genere, lavori ferroviari ed aeroportuali; m) lavori di intonacatura, posa in opere di pavimentazioni, rivestimenti e coperture, realizzazione di ossature di tetti. N) costruzione e manutenzione di centrali idroelettriche, di cogenerazione, termoelettriche ed eoliche. Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potra' compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio. La cooperativa puo' ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. Art. 6) regole per lo svolgimento della attivita' mutualistica nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.
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