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Art. 3 dello statuto sociale (scopo mutualistico) la cooperativa non ha scopo di lucro e persegue il fine mutualistico, volto a far con seguire ai soci il vantaggio economico di effettuare con la societa' scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle migliori condizioni. La cooperativa e' retta secondo i principi della mutualit ai sensi di legge. Ai fine della qualificazione di cooperativa a mutualita' prevalente, la cooperativa ai sensi dell'articolo 2514 c. C. : a) non potra' distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) non potra' distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) in caso di scioglimento della societa', devolvera' l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione. Gli amministratori ed eventualmente i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c. C. Nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c. C. Art. 4 dello statuto sociale (oggetto sociale) la cooperativa ha come oggetto la macellazione del bestiame conferito dai soci. In rapporto di complementarieta' ed accessori eta' la societa' puo' altresi' svolgere, anche nei confronti di terzi, le seguenti attivita': a) vendita di prodotti ricavati dalla macellazione e dalla eventuale lavorazione delle carni; b) servizio. Di consulenza e valutazione del bestiame; c) acquisto e vendita di bestiame vivo; d) conservazione e refrigerazione delle carni con impianti propri o di terzi; e) promuovere con tutti i mezzi che saranno indicati dai suoi organi di retti vi il progresso tecnico degli allevamenti in relazione alle esigenze. Del consumo, del commercio, della esportazione e dell'importazione; f) esplicare tutte le attivita' atte a diffondere o intensificare l'allevamento del bestiame in relazione all'opportunita' di ridimensionare le tradizionali colture; g) assistere i soci in ogni iniziativa atta a perseguire il progresso tecnico degli allevamenti; h) promuovere ogni iniziativa tendente ad avvicinare la produzione al consumo; i) svolgere compiti connessi alla realizzazione di disposizioni di legge o regola menti definiti dallo stato e dagli enti locali anche con finalit di incremento dei capi in allevamento. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Essa puo' altresi' assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a societa' in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa la societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potra' altresi' emettere strumenti finanziari secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L'organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalita' ivi previste.
Parole chiaveL'attività di Cooperativa Bresciana Bestiame E Carni - Co.bre.ca. Società Cooperativa Agricola si colloca nel settore Ingrosso prodotti di consumo, specificatamente in Ingrosso alimentari freschi e prodotti di largo consumo. In base alla codifica ATECO, il codice 46.32.10 rappresenta: Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata.
Cooperativa Bresciana Bestiame E Carni - Co.bre.ca. Società Cooperativa Agricola è registrata anche con le denominazioni: "COOPERATIVA BRESCIANA BESTIAME E CARNI - CO.BRE.CA.", "CO.BRE.CA." e "COOPERATIVA BRESCIANA BESTIAME E CARNI".
Secondo i criteri europei, Cooperativa Bresciana Bestiame E Carni - Co.bre.ca. Società Cooperativa Agricola è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale dichiarato è pari a 31.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.