Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di fornire, prevalentemente ai soci, beni e servizi. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa ha come oggetto quello di: a) coordinare l'attivita' dei propri soci mediante l'acquisto, l'assunzione in affitto, in concessione, la gestione, la locazione e la vendita di immobili ad uso turistico - abitativo, o capanni di pesca, o da caccia, nonche' la concessione di diritti di superficie su aree destinate all edificazione di immobili aventi le caratteristiche di cui sopra; b) promuovere iniziative atte a fornire occasioni per il tempo libero, lo svago ed il riposo ai soci ed alle loro famiglie; c) assumere per deliberazione del consiglio di amministrazione interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ad altre imprese, societa' od enti di ogni genere, ma non a fini di collocamento e senza esercizio nei confronti del pubblico; d) compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale, artigiana e finanziaria esclusivamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza esercizio nei confronti del pubblico le quali siano direttamente o indirettamente utili al conseguimento dello scopo sociale, con esclusione delle attivita' riservate agli intermediari abilitati ex legge n. 1 del 2 gennaio 1991, delle attivita' previste dall'art. 1 della legge 5 luglio 1991 n. 197 e delle attivita' previste a norma degli artt. 106 e 113 del d. Lgs. N. 385 del 1 settembre 1993, completate dai decreti del ministero del tesoro emanati in data 6 luglio 1994; e) richiedere ed utilizzare eventuali provvidenze disposte dallo stato, dalla regione, da enti locali, nonche' finanziamenti o contributi disposti da enti ed organismi pubblici o privati. La societa' nei limiti consentiti dalle leggi e regolamenti che disciplinano la raccolta del risparmio (richiamandosi a quanto alla data odierna stabilito dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella propria deliberazione in data 3 marzo 1994, pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 58 del giorno 11 marzo 1994, dal decreto ministeriale del 7 ottobre 1994 e delle istruzioni attuative della banca d italia pubblicate sulla gazzetta ufficiale del 12 dicembre 1994 e fatte salve tutte le eventuali successive modificazioni ed integrazioni della materia) potra': a) acquisire fondi in tutte le forme consentite, sia fruttiferi che infruttiferi, dai soci o societa' controllanti, controllate e collegate ai sensi dell art. 2359 c. C. E presso controllate da una stessa controllante e, comunque, acquisire fondi attraverso operazioni di raccolta effettuate all'interno di un medesimo gruppo di societa'. Le modalita' di esercizio della raccolta del risparmio saranno indicate in apposito regolamento approvato dall'assemblea.
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