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La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. La cooperativa si propone i seguenti scopi: a)nei confronti dei soci cooperatori non imprenditori -costruire, acquistare o prendere in affitto locali nei quali svolgere prevalentemente attivita', sociali, culturali, politiche, ricreative e sportive. B) nei confronti dei soci cooperatori imprenditori - promuovere ed organizzare attivita' commerciali nei settori culturali, ricreativi e sportivi e della ristorazione al fine di ottenere le migliori condizioni economiche e professionali dei soci stessi. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano. Per cio' stesso la cooperativa puo' aderire alla lega nazionale cooperative e mutue, agli organismi periferici provinciali e regionali di legacoop nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale nonche' alle altre associazioni di riferimento. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento. La cooperativa, con riferimento ai requisiti economici e professionali e agli interessi dei soci cooperatori, ha per oggetto: 1. In merito allo scopo di cui al precedente articolo 3, punto a): la gestione di una impresa per svolgere attivita' sociali, culturali, politiche, ricreative sportive e di volontariato, atte a sviluppare la coscienza associativa e solidaristica, nonche' per elevare la preparazione culturale, politica e tecnico professionale dei soci non imprenditori , loro famiglie e dei cittadini; a tale fine essa provvede: a)all'acquisto, alla costruzione o all'affitto di immobili, con eventuali annessi terreni, o all'acquisto di terreni, sempre per la costruzione di immobili da adibirsi a sede sociale, o all'affitto di terreni o ad attivita' utili per il raggiungimento degli scopi sociali; b) ad organizzare corsi educativi, conferenze ed istituire una biblioteca sociale allo scopo di fornire ai soci libri, riviste, giornali e quant'altro possa servire allo sviluppo della cultura popolare; c)ad adottare iniziative atte alla ricreazione e alla gestione del tempo libero e delle vacanze dei soci e delle loro famiglie, fra cui, a puro titolo esemplificativo, la gestione di bar, ristoranti, impianti sportivi, sale biliardi, sale da ballo, cinema, teatro, complessi alberghieri e simili, ecc. . . ; d)ad incoraggiare iniziative sportive per la diffusione dello sport popolare e per migliorare lo sviluppo fisico ed intellettuale della gioventu'; e)a concedere in affitto a terzi locali, da adibirsi ad uso ufficio, sedi, spaccio, magazzini. , nonche' la eventuale gestione delle attivita' sopra elencate al punto c). 2. In merito allo scopo di cui al precedente articolo 3, punto b): la gestione di una impresa per la costruzione, l'acquisizione o l'affitto di locali, attrezzature ed impianti, nonche' aziende commerciali e/o rami d'azienda, necessari allo svolgimento delle attivita' imprenditoriali dei soci nei settori culturali, ricreativi e sportivi ; l'assistenza ai soci nell'esercizio della loro attivita' commerciale organizzando opportune forme di consulenza e di controllo di gestione, promuovendo convenzioni ed iniziative tendenti a raggiungere le migliori condizioni economiche e professionali dei soci stessi. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potra' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto. L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilita' illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. Sono tassativamente escluse la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi della legge 216/76 e successive modifiche nonche' le operazioni di cui alla legge 197/91 e di cui ai decreti legislativi 385/93 e 58/98 e successive modifiche. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. Per il concreto funzionamento della cooperativa l'organo amministrativo predisporra' regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale dei soci. In particolare i rapporti tra la societa' ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la societa' stessa ed i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con maggioranze qualificate cosi' come indicate all'articolo 22 dello statuto.
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